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DOMANDA ISCRIZIONE Corso SDA Bocconi |
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SCHEDA DI ADESIONE ATSC |
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DELEGA ENASARCO ATSC |
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GRUPPO 24 ORE DOTT. LUCIO LUZI Slide intervento convegno Usarci Teramo 14 ottobre |
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SENTENZA COMMISSIONE PROVINCIALE ENNA NO IRAP ATSC stop Irap |
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SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N° 4490 ATSC dice stop Irap |
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AVVISO PUBLICO LA CRESCITA E` DONNA REGIONE ABRUZZO |
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A.E.C. 16/02/2009 SETTORE COMMERCIO Accordo Economico Collettivo Settore Commercio 16/02/2009 |
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ENASARCO ESTRATTO SEDUTA Emendamento art. 241 |
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EMENDAMENTO Art.24 quarter |
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PARERE PRO-VERITATE Per l`Enasarco |
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RICHIESTA INCONTRO Leggi 1441 |
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MERCATI E FINANZA |
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NOTA ENASARCO Lehman Brothers |
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ENASARCO Dismissione Patrimonio Immobiliare |
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CENTRO TRIBUTARIO Detrazione IVA |
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PROPOSTA EMENDAMENTO DL 17 marzo 2020 |
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AREA NORMATIVA – CODICE CIVILE | Scarica i file |
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CODICE CIVILE – CAPO X In questa sezione è possibile scaricare il testo integrale del Capo X del Codice Civile o i singoli articoli che lo compongono. |
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AREA NORMATIVA – AA.EE.CC. | Scarica i file |
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ACCORDO AEC COMMERCIO DAL 1 APRILE 2017 |
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ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 13 OTTOBRE 1958 |
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ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 20 GIUGNO 1956 |
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ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 1938 |
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ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO SETTORE INDUSTRIA E COOPERAZIONE 30 LUGLIO 2014 |
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AA.EE.CC. CONSORZI AGRARI – RAPPRESENTANTI Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di Agenzia e di Rappresentanza Commerciale tra i Consorzi Agrari e i loro Agenti con e senza deposito del 23 gennaio 2014 |
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A.E.C. SETTORE ARTIGIANI IN VIGORE DAL 01.07.2002 |
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A.E.C. CONFAPI IN VIGORE DAL 01.04.2002 |
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A.E.C. INDUSTRIA IN VIGORE DAL 20.03.2002 |
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A.E.C. COMMERCIO INTEGRAZIONE DEL 10.03.2010 |
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A.E.C. SETTORE COMMERCIO IN VIGORE DAL 16.02.2009 |
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AREA NORMATIVA – LEGGI | Scarica i file |
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ESECUZIONE LEGGE 12-73 |
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ENASARCO LEGGE 2_febbraio_1973 |
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L. 22 luglio 1966, n. 613 (1) Estensione dell`assicurazione obbligatoria per l`invalidità la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2). |
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ENASARCO D.M. 20 febbraio 1974 (1). riordinamento Regolamento per l`esecuzione della L. 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell`Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio |
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LEGGE N. 204 DEL 3/5/1985 Questa legge – che ha sostituito la previgente Legge n. 316 del 12/3/1968 – riguarda la “Disciplina dell`attività di agente e rappresentante di commercio”, istituendo l’obbligo di iscrizione in un apposito ruolo professionale, previo possesso di requisiti generali, morali e professionali. La novità della legge rispetto alla previgente norma consiste nel prevedere, per l’iscrizione nel ruolo, il possesso di un requisito “professionale”, assolto frequentando un corso di formazione a frequenza obbligatoria e sostenendo un esame presso la Camera di Commercio (salvo requisiti alternativi). |
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DECRETO LEGISLATIVO N. 303 DEL 10/09/1991 A causa della complessità della normativa interna, il Consiglio delle Comunità Europee, nell’emanare la Direttiva 86/653 C.E.E., ha concesso all’Italia di riformare il proprio ordinamento – limitatamente all’indennità di fine rapporto – anteriormente al 1/1/1993, fermo restando l`obbligo di adeguarsi alle restanti previsioni Europee anteriormente al 1/1/1990. L`Italia adeguò in ritardo il proprio ordinamento alla norma Comunitaria: in effetti il primo atto legislativo in tal senso fu l`emanazione del Decreto Legislativo 10/9/1991 n. 303, con il quale vennero modificati taluni articoli del Codice Civile, aggiungendo tra l`altro un nuovo articolo – l`art. 1751-bis – che regolamentò per la prima volta il patto di non concorrenza post-contrattuale a carico dell`agente di commercio. |
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LEGGE N. 128 DEL 11/02/1992 In materia di “foro competente”, infatti, la legge n° 128 dell`11/2/1992 ha stabilito che, qualora l`agente operi in regime di “parasubordinazione” (ovvero operi sotto forma di ditta individuale), il giudice competente a giudicare la controversia con la sua preponente sia quello del foro in cui egli ha il domicilio, ovvero il centro di concentrazione dei suoi interessi professionali. |
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DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 15/02/1999 A causa dell`imperfetta attuazione del dettato Comunitario da parte del Decreto citato, soprattutto in materia di indennità di fine rapporto, venne emanato il Decreto legislativo 15/2/1999 n. 65, che ha completato l`armonizzazione delle norme italiane rispetto a quelle Europee. |
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DIRETTIVA 86/653 CEE In seguito all’istituzione della Comunità Economica Europea, si è constatato che le normative di ciascun Stato Membro in materia di contratto di agenzia erano talvolta molto eterogenee tra di loro; da ciò l’esigenza di una norma che fungesse da legge-quadro rispetto alle singole normative interne, e che tracciasse linee guida alle quali l’ordinamento di ciascuno Stato avrebbe dovuto armonizzarsi. Ciò è avvenuto con la Direttiva del Consiglio del 18/12/1986 (86/653CEE) relativa al coordinamento dei diritti degli stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, che ciascun Paese comunitario ha recepito attraverso la modifica del proprio ordinamento. La Repubblica Italiana ha recepito la Direttiva attraverso modifiche al Codice Civile, avvenute in fasi progressive: dapprima con il D. Lgs. 10/9/1991 n° 303 e successivamente con il D. Lgs. 15/2/1999 n° 65. Soprattutto con l’apertura delle frontiere tra Paesi comunitari, sono sempre più frequenti i casi di contratti di agenzia stipulati tra soggetti di nazionalità diversa: in questo caso occorrerà valutare qual è la legge applicabile per regolamentare il loro contratto, nonché quale sarà il Giudice competente a dirimere eventuali controversie tra di loro. Con la Convenzione di Roma del 1980 in materia di controversie internazionali i Paesi C.E.E. hanno stabilito che – salvo eccezioni dovute a norme imperative – qualora le parti non abbiano pattuito per iscritto quale legge applicare in caso di lite, si applichi la legge “… del Paese dove ha la sede, la residenza abituale o l’amministrazione centrale, la parte che deve fornire la prestazione caratteristica…”, dunque il Paese in cui l’agente ha la sua sede. Le parti possono altresì determinare in modo pattizio quale dovrà essere il Giudice competente a dirimere la controversia; così sarà possibile, ad esempio, che un agente italiano stipuli con una preponente francese un contratto di agenzia, nel quale sia pattuito che la legge applicabile a detto contratto sarà quella tedesca, ed il Giudice competente sarà quello spagnolo. In caso di controversia i soggetti di due Paesi diversi possono anche avvalersi delle procedure di arbitrato internazionale per giungere alla soluzione della lite, senza necessità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in modo più celere e con evidente risparmio economico. |
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