Un argomento molto dibattuto in tema di rappresentanza e intermediazione commerciale riguarda l’inquadramento del soggetto che si impegna a promuovere la conclusione degli affari. In quest’ambito, la figura di riferimento per antonomasia è l’agente di commercio, definito dall’articolo 1742 del Codice civile come la persona stabilmente incaricata da una o più imprese di promuovere, verso contribuzione, la conclusione di contratti in nome delle medesime in una o più zone determinate.

Spesso, tuttavia, le ditte mandanti non si avvalgono di tale professionista ma di una figura diversa e atipica, non disciplinata dal nostro ordinamento: il procacciatore d’affari . Nel tempo, il fenomeno è cresciuto notevolmente; secondo i dati Infocamere, infatti, il numero di persone iscritte alla Camere di commercio come procacciatori è passato da 10.517 a 23.913 in soli dieci anni (2013-2023).

Ma qual è il distinguo tra le due figure e perché è così importante il giusto inquadramento?

Sul punto, Giurisprudenza e Dottrina oscillano tra orientamenti contrastanti. La Corte di Cassazione considera il procacciamento d’affari come «una mediazione negoziale cosiddetta atipica», in un certo qual modo intermedia tra l’agenzia e la mediazione, a cui parrebbero analogicamente applicabili alcune delle norme disciplinanti il contratto di agenzia, vale a dire quelle norme che «non suppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle – di legge o di contratto – che lo presuppongono».

Proprio la connotazione di stabilità e l’obbligatorietà delle prestazioni a concludere i contratti da una parte, e, dall’altra, a corrispondere una provvigione, sembrano costituire il discrimine tra l’agente di commercio e il procacciatore d’affari; la stessa Corte ha ribadito che i «caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente, che realizza una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’ obbligo naturale di osservareoltre alle norme di correttezza e di lealtàle istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece, il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodicaraccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; dunque, mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa».

Per dimostrare l’occasionalità del rapporto, tuttavia, non esistono criteri definiti e universali. Secondo l’interpretazione prevalente dell’ente Camerale, un parametro utile è contenuto nell’articolo 61, comma 2 del Decreto legislativo n. 276/2003, che definisce le prestazioni occasionali come rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dello stesso anno solare con lo stesso committente per le quali il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5 mila euro.

Sulla stabilità, invece, una prima volontà di definizione normativa era contenuta nella prima bozza della Legge di bilancio 2024 ove, all’articolo 28, comma 3, veniva stabilito che l’attività di promozione della conclusione dei contratti poteva essere svolta in modo non stabile solo per un periodo non superiore a sessanta giorni anche non consecutivi e frazionabili nell’arco dello stesso anno. La disposizione, tuttavia, non è stata riproposta nelle bozze successive e non è nemmeno confluita nel testo definitivo.

Come criterio, allora, potrebbe essere assunto, per via estensiva, lo stesso articolo 61 del Decreto legislativo sovra citato, che prevede un margine di 30 giorni lavorati nell’anno.

Le ricadute più importanti della mancata regolarità dell’attività dell’agente di commercio in questo senso riguardano l’impossibilità di percepire le indennità di fine rapporto per il lavoro svolto e il mancato versamento contributivo che si traduce, in extrema ratio, nell’impossibilità di chiedere e beneficiare della pensione di vecchiaia. Un danno non soltanto del singolo procacciatore interessato ma di tutta la categoria. D’altro verso, il contrasto della curva di incremento dei procacciatori d’affari è necessario per combattere la piaga dell’abusivismo di persone professionalmente inidonee.

I procacciatori d’affari, infatti, non devono essere iscritti alla Fondazione Enasarco , purché effettivamente prestino un’attività non connotata da stabilità e continuità del rapporto con il proponente. Nel caso in cui si accertata la stabilità dell’incarico, anche un soggetto che opera sulla base di un incarico di “procacciamento d’affari” può essere qualificato come agente, con conseguente obbligo di contribuzione Enasarco.

In caso di verifica Enasarco, il costo dell’accertamento e delle sanzioni è interamente a carico della ditta mandante.

I motivi per i quali il numero di procacciatori d’affari continua a crescere possono essere riassunti in due principali: elusione dolosa o colposa delle normative che regolano la disciplina del contratto di agenzia e la mancanza dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’attività di agente di commercio, che rende ostativo lo svolgimento regolare dell’attività

Resta un’evidenza: giuridicamente parlando, il procacciatore d’affari è disciplinato nel nostro ordinamento. O è un agente o è un mediatore.

ATSC è a disposizione per tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto da procacciatore d’affari – magari imposto dalla ditta mandante – ma, in realtà, svolge un lavoro stabile e continuativo, per tutelare i loro interessi e diritti.

Per maggiori informazioni puoi iscriverti qui e sarai ricontattato.

…con ATSC non si è mai soli!!!

Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
Delegato Assemblea Enasarco


© Riproduzione riservata

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Un argomento molto dibattuto in tema di rappresentanza e intermediazione commerciale riguarda l’inquadramento del soggetto che si impegna a promuovere la conclusione degli affari. In quest’ambito, la figura di riferimento per antonomasia è l’agente di commercio, definito dall’articolo 1742 del Codice civile come la persona stabilmente incaricata da una o più imprese di promuovere, verso contribuzione, la conclusione di contratti in nome delle medesime in una o più zone determinate.

Spesso, tuttavia, le ditte mandanti non si avvalgono di tale professionista ma di una figura diversa e atipica, non disciplinata dal nostro ordinamento: il procacciatore d’affari . Nel tempo, il fenomeno è cresciuto notevolmente; secondo i dati Infocamere, infatti, il numero di persone iscritte alla Camere di commercio come procacciatori è passato da 10.517 a 23.913 in soli dieci anni (2013-2023).

Ma qual è il distinguo tra le due figure e perché è così importante il giusto inquadramento?

Sul punto, Giurisprudenza e Dottrina oscillano tra orientamenti contrastanti. La Corte di Cassazione considera il procacciamento d’affari come «una mediazione negoziale cosiddetta atipica», in un certo qual modo intermedia tra l’agenzia e la mediazione, a cui parrebbero analogicamente applicabili alcune delle norme disciplinanti il contratto di agenzia, vale a dire quelle norme che «non suppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle – di legge o di contratto – che lo presuppongono».

Proprio la connotazione di stabilità e l’obbligatorietà delle prestazioni a concludere i contratti da una parte, e, dall’altra, a corrispondere una provvigione, sembrano costituire il discrimine tra l’agente di commercio e il procacciatore d’affari; la stessa Corte ha ribadito che i «caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente, che realizza una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l’ obbligo naturale di osservareoltre alle norme di correttezza e di lealtàle istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece, il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodicaraccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; dunque, mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa».

Per dimostrare l’occasionalità del rapporto, tuttavia, non esistono criteri definiti e universali. Secondo l’interpretazione prevalente dell’ente Camerale, un parametro utile è contenuto nell’articolo 61, comma 2 del Decreto legislativo n. 276/2003, che definisce le prestazioni occasionali come rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dello stesso anno solare con lo stesso committente per le quali il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5 mila euro.

Sulla stabilità, invece, una prima volontà di definizione normativa era contenuta nella prima bozza della Legge di bilancio 2024 ove, all’articolo 28, comma 3, veniva stabilito che l’attività di promozione della conclusione dei contratti poteva essere svolta in modo non stabile solo per un periodo non superiore a sessanta giorni anche non consecutivi e frazionabili nell’arco dello stesso anno. La disposizione, tuttavia, non è stata riproposta nelle bozze successive e non è nemmeno confluita nel testo definitivo.

Come criterio, allora, potrebbe essere assunto, per via estensiva, lo stesso articolo 61 del Decreto legislativo sovra citato, che prevede un margine di 30 giorni lavorati nell’anno.

Le ricadute più importanti della mancata regolarità dell’attività dell’agente di commercio in questo senso riguardano l’impossibilità di percepire le indennità di fine rapporto per il lavoro svolto e il mancato versamento contributivo che si traduce, in extrema ratio, nell’impossibilità di chiedere e beneficiare della pensione di vecchiaia. Un danno non soltanto del singolo procacciatore interessato ma di tutta la categoria. D’altro verso, il contrasto della curva di incremento dei procacciatori d’affari è necessario per combattere la piaga dell’abusivismo di persone professionalmente inidonee.

I procacciatori d’affari, infatti, non devono essere iscritti alla Fondazione Enasarco , purché effettivamente prestino un’attività non connotata da stabilità e continuità del rapporto con il proponente. Nel caso in cui si accertata la stabilità dell’incarico, anche un soggetto che opera sulla base di un incarico di “procacciamento d’affari” può essere qualificato come agente, con conseguente obbligo di contribuzione Enasarco.

In caso di verifica Enasarco, il costo dell’accertamento e delle sanzioni è interamente a carico della ditta mandante.

I motivi per i quali il numero di procacciatori d’affari continua a crescere possono essere riassunti in due principali: elusione dolosa o colposa delle normative che regolano la disciplina del contratto di agenzia e la mancanza dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’attività di agente di commercio, che rende ostativo lo svolgimento regolare dell’attività

Resta un’evidenza: giuridicamente parlando, il procacciatore d’affari è disciplinato nel nostro ordinamento. O è un agente o è un mediatore.

ATSC è a disposizione per tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto da procacciatore d’affari – magari imposto dalla ditta mandante – ma, in realtà, svolge un lavoro stabile e continuativo, per tutelare i loro interessi e diritti.

Per maggiori informazioni puoi iscriverti qui e sarai ricontattato.

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Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
Delegato Assemblea Enasarco


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