ENASARCO

Con il nuovo regolamento della Fondazione Enasarco, il contributo previdenziale obbligatorio è dovuto in relazione a ciascun rapporto di agenzia che abbiano maturato provvigioni; l’assenza di provvigioni, infatti, non fa’ nascere l’obbligo di versamento del contributo neppure nella misura del minimale.
Per i rapporti di agenzia instaurati con agenti in forma societaria, eccenzion fatta per i rapporti di agenzia con agenti in forma di società di capitali, il contributo viene ripartito tra i singoli soci illimitatamente responsabili, in base alle quote di partecipazione societaria.
Nel caso di modifiche delle quote di partecipazione societaria in corso di rapporto, spetterà all’agente provvedere alla relativa comunicazione alla Fondazione.
L’Usarci è a disposizione degli associati per verificare la loro attuale indicazione delle quote di partecipazione societaria e la ripartizione dei contributi indicati all’iscrizione presso l’Enasarco.
L’obbligo di versamento dei contributi è a totale carico della ditta preponente alla quale gli è consentita di trattenere alla fonte la quota dei contributi a carico dell’agente solo al momento della liquidazioni delle provvigioni.
Di conseguenza, se il preponente non effettua la trattenuta all’atto della liquidazione delle provvigioni ed omette o evade l’obbligo contributivo, il contributo evaso od omesso diviene interamente a suo carico e il diritto di rivalsa nei confronti dell’agente non può essere esercitato successivamente.
L’Usarci è a disposizione degli associati per verificare l’esattezza della contribuzione versata, e se versata dalle loro ditte mandanti fin dall’inizio del rapporto.
Consigliamo di fare questa verifica in quanto i contributi non versati si prescrivono dopo 5 anni.

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Per i rapporti di agenzia instaurati con agenti in forma societaria, eccenzion fatta per i rapporti di agenzia con agenti in forma di società di capitali, il contributo viene ripartito tra i singoli soci illimitatamente responsabili, in base alle quote di partecipazione societaria.
Nel caso di modifiche delle quote di partecipazione societaria in corso di rapporto, spetterà all’agente provvedere alla relativa comunicazione alla Fondazione.
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L’obbligo di versamento dei contributi è a totale carico della ditta preponente alla quale gli è consentita di trattenere alla fonte la quota dei contributi a carico dell’agente solo al momento della liquidazioni delle provvigioni.
Di conseguenza, se il preponente non effettua la trattenuta all’atto della liquidazione delle provvigioni ed omette o evade l’obbligo contributivo, il contributo evaso od omesso diviene interamente a suo carico e il diritto di rivalsa nei confronti dell’agente non può essere esercitato successivamente.
L’Usarci è a disposizione degli associati per verificare l’esattezza della contribuzione versata, e se versata dalle loro ditte mandanti fin dall’inizio del rapporto.
Consigliamo di fare questa verifica in quanto i contributi non versati si prescrivono dopo 5 anni.

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