Una tendenza sempre crescente che stiamo riscontrando nello svolgimento della nostra attività sindacale quotidiana riguarda la richiesta di consulenze da parte degli agenti di commercio sulla valutazione costi-benefici del passaggio da ditta individuale a società di capitali.

Una propensione che trova riscontro anche nei dati contenuti all’interno del bilancio consuntivo Enasarco 2022, che mostrano una notevole crescita dell’attività svolta dagli agenti che operano sotto forma di società di capitali, sia per numero che per volumi intermediati. Il loro numero è passato, infatti, da 19.776 nel 2018 a 21.328 nel 2022, con un incremento del +3,6%. rispetto al 2021.

D’altro canto, le aziende che affidano l’incarico agli agenti costituiti in società di capitali sono 19.362, ossia 680 in più rispetto al 2021.

Data l’entità del fenomeno, forniamo sinteticamente di seguito alcune pillole caratterizzanti l’assetto societario nell’esercizio dell’attività di agente di commercio come ausilio e bussola a quanti intendano valutare il passaggio.

In primo luogo, rileva la sfera contrattuale. Il cambio di ragione sociale determina a tutti gli effetti la nascita di un nuovo soggetto giuridico, qualificato come soggetto terzo rispetto al mandato. La fattispecie rientra, quindi, nel campo di applicazione dell’articolo 1406 cc in materia di cessione del contratto, a fronte del quale la ditta mandante deve poter esprimere il proprio consenso al subentro del terzo, poiché il nuovo rapporto si instaura tra questi ed un soggetto diverso da quello scelto in origine. In questi casi sarebbe bene sottoscrivere una scrittura da cui emerga non soltanto il beneplacito della ditta ma anche la continuità di mandato, che consente il differimento dell’indennità fino al momento del recesso. È, tuttavia, facoltà del preponente non prestare il consenso, determinando l’interruzione del rapporto e l’impossibilità di percepire le indennità.

Sotto il profilo previdenziale Enasarco, poi, l’attenzione va posta su molteplici aspetti: perdita del diritto al godimento della pensione. Le società non versano contributi previdenziali e, di conseguenza, non vanno in pensione. Pertanto, prima di operare la modifica della propria forma giuridica sarebbe bene verificare la maturazione dei requisiti per il raggiungimento della pensione integrativa Enasarco e, in caso contrario, provvedere alla richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria Enasarco, interamente a carico dell’agente. Peraltro, nel caso di società di capitali, la disdetta del contratto di agenzia per pensionamento di uno o di tutti i soci è equiparata alla disdetta ordinaria, determinando la perdita dal diritto a percepire le indennità che spettano, invece, nel caso in cui la disdetta per pensionamento venga data dall’agente ditta individuale.

L’agente operante sotto forma di società di capitali perde, inoltre il diritto ad usufruire della quasi totalità delle prestazioni integrative e della Polizza Infortuni Enasarco, che spettano soltanto agli agenti operanti come ditta individuale.

Dal punto di vista amministrativo, poi, occorre scongiurare il pericolo dell’immedesimazione organica, che si verifica quando l’agente di commercio diventa amministratore unico della srl e conferisce a se stesso il mandato di agenzia per la stessa srl. Si tratta di due attività incompatibili tra loro poiché viene a mancare il presupposto giuridico della bilateralità del rapporto, con due distinti centri di interesse contrapposti che costituiscono la base del rapporto di lavoro.

Infine, in caso di contenziosi, sotto il profilo processuale il giudice competente per territorio a dirimere le controversie in materia di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente operante in forma individuale, a norma del c.d. «rito del lavoro», che prevede un procedimento sommario presso il tribunale in funzione di giudice del lavoro basato sul principio dell’oralità e dell’immediatezza. Tale procedura non si applica alle controversie riguardanti agenti che operano in forma di società o che abbiano un’organizzazione imprenditoriale, per i quali si applicano le disposizioni generali sui contratti e la competenza spetta al giudice ordinario.

I rischi di perdita delle indennità e dei crediti vantanti sussistono anche in caso di fallimento della preponente, in quanto la srl non è considerata creditore privilegiato – al pari dell’agente operante come ditta individuale – ma come creditore chirografario e, in quanto tale, vedrà soddisfatte le proprie pretese creditorie solo dopo i creditori privilegiati.

Come anticipato in apertura, si tratta di indicazioni e suggerimenti generali; le valutazioni, poi, vanno fatte caso per caso.

ATSC è a tua disposizione per aiutarti nella presa di questa decisione. Iscriviti qui e sarai ricontattato.

…con ATSC non si è mai soli!!!

Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
Delegato Assemblea Enasarc

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Una propensione che trova riscontro anche nei dati contenuti all’interno del bilancio consuntivo Enasarco 2022, che mostrano una notevole crescita dell’attività svolta dagli agenti che operano sotto forma di società di capitali, sia per numero che per volumi intermediati. Il loro numero è passato, infatti, da 19.776 nel 2018 a 21.328 nel 2022, con un incremento del +3,6%. rispetto al 2021.

D’altro canto, le aziende che affidano l’incarico agli agenti costituiti in società di capitali sono 19.362, ossia 680 in più rispetto al 2021.

Data l’entità del fenomeno, forniamo sinteticamente di seguito alcune pillole caratterizzanti l’assetto societario nell’esercizio dell’attività di agente di commercio come ausilio e bussola a quanti intendano valutare il passaggio.

In primo luogo, rileva la sfera contrattuale. Il cambio di ragione sociale determina a tutti gli effetti la nascita di un nuovo soggetto giuridico, qualificato come soggetto terzo rispetto al mandato. La fattispecie rientra, quindi, nel campo di applicazione dell’articolo 1406 cc in materia di cessione del contratto, a fronte del quale la ditta mandante deve poter esprimere il proprio consenso al subentro del terzo, poiché il nuovo rapporto si instaura tra questi ed un soggetto diverso da quello scelto in origine. In questi casi sarebbe bene sottoscrivere una scrittura da cui emerga non soltanto il beneplacito della ditta ma anche la continuità di mandato, che consente il differimento dell’indennità fino al momento del recesso. È, tuttavia, facoltà del preponente non prestare il consenso, determinando l’interruzione del rapporto e l’impossibilità di percepire le indennità.

Sotto il profilo previdenziale Enasarco, poi, l’attenzione va posta su molteplici aspetti: perdita del diritto al godimento della pensione. Le società non versano contributi previdenziali e, di conseguenza, non vanno in pensione. Pertanto, prima di operare la modifica della propria forma giuridica sarebbe bene verificare la maturazione dei requisiti per il raggiungimento della pensione integrativa Enasarco e, in caso contrario, provvedere alla richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria Enasarco, interamente a carico dell’agente. Peraltro, nel caso di società di capitali, la disdetta del contratto di agenzia per pensionamento di uno o di tutti i soci è equiparata alla disdetta ordinaria, determinando la perdita dal diritto a percepire le indennità che spettano, invece, nel caso in cui la disdetta per pensionamento venga data dall’agente ditta individuale.

L’agente operante sotto forma di società di capitali perde, inoltre il diritto ad usufruire della quasi totalità delle prestazioni integrative e della Polizza Infortuni Enasarco, che spettano soltanto agli agenti operanti come ditta individuale.

Dal punto di vista amministrativo, poi, occorre scongiurare il pericolo dell’immedesimazione organica, che si verifica quando l’agente di commercio diventa amministratore unico della srl e conferisce a se stesso il mandato di agenzia per la stessa srl. Si tratta di due attività incompatibili tra loro poiché viene a mancare il presupposto giuridico della bilateralità del rapporto, con due distinti centri di interesse contrapposti che costituiscono la base del rapporto di lavoro.

Infine, in caso di contenziosi, sotto il profilo processuale il giudice competente per territorio a dirimere le controversie in materia di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente operante in forma individuale, a norma del c.d. «rito del lavoro», che prevede un procedimento sommario presso il tribunale in funzione di giudice del lavoro basato sul principio dell’oralità e dell’immediatezza. Tale procedura non si applica alle controversie riguardanti agenti che operano in forma di società o che abbiano un’organizzazione imprenditoriale, per i quali si applicano le disposizioni generali sui contratti e la competenza spetta al giudice ordinario.

I rischi di perdita delle indennità e dei crediti vantanti sussistono anche in caso di fallimento della preponente, in quanto la srl non è considerata creditore privilegiato – al pari dell’agente operante come ditta individuale – ma come creditore chirografario e, in quanto tale, vedrà soddisfatte le proprie pretese creditorie solo dopo i creditori privilegiati.

Come anticipato in apertura, si tratta di indicazioni e suggerimenti generali; le valutazioni, poi, vanno fatte caso per caso.

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