AVV. GASPARRONI.jpg Riceviamo dal nostro fiduciario Avv.Marco Gasparroni del foro di Teramo quanto segue:

Il diritto dell’agente a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di recesso della preponente dal contratto, deve essere riconosciuto anche nell’ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione della casa mandante.

Il riconoscimento dell’indennità è motivata nell’impossibilità dell’agente di continuare a prestare la sua opera, legittimando la sua richiesta di recesso e di corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso stesso.
Per questo motivo la decisione di messa in liquidazione della società preponente, con conseguente cessazione della normale attività produttiva, impone che il contratto di agenzia possa essere considerato risolto nel momento stesso della decisione della messa in liquidazione, per fatto della mandante.

É peraltro doveroso sottolineare come l’apertura della fase di liquidazione, pur non comportando l’estinzione della preponente come soggetto giuridico, rappresenta la scelta di cessazione dell’attività produttiva, con la conseguenza automatica della oggettiva impossibilita per l`agente di continuare a procurare nuovi contratti, e promuovere le vendite, attività che rappresenta la propria obbligazione contrattuale, nonché il titolo giuridico del suo diritto alla provvigione, e sopratutto il fondamento del sinallagma del contratto.
E questo é tanto vero che la fase di liquidazione determina l`obbligo in capo agli amministratori di astenersi da nuove iniziative imprenditoriali dirette alla produzione e vendita dei beni oggetto dell’attività sociale.

La scelta della liquidazione implica che l’attività dell’agente diviene impossibile per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
Poche decisioni della Suprema Corte in merito, una risalente, ma chiara (Cass. Civ. 2543/88),: “nel caso di recesso del preponente dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, l’agente ha diritto al preavviso o all’indennità̀ sostitutiva … tale diritto va riconosciuto anche nell’ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione della società preponente, che, segnando il momento della cessazione dell’attività aziendale …, comporta, di regola, la risoluzione dei contratti di durata stipulati dalla società …con la conseguenza che non può negarsi all’agente, posto nell’impossibilità di continuare a prestare la sua opera per un fatto della controparte al quale è del tutto estraneo, il diritto a percepire le indennità connesse alla risoluzione del contratto”.
La società che sceglie la propria liquidazione, sarà tenuta a concedere il preavviso, ovvero a subire il recesso dell’agente, con obbligo alla corresponsione della indennità di preavviso

Dovrà inoltre versare le indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 cc.
In primo luogo perché la liquidazione volontaria della mandante, a sommesso parere dello scrivente, integra quelle circostanze previste dal secondo comma dell’art. 1751 cc, che ritiene spettante l’indennità se “il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente”.

Ovviamente dovrà ricorrere la seconda condizione relativa al procacciamento di nuovi clienti, ovvero incremento degli storici.
Mentre in riferimento al mantenimento dei benefici -post recesso- rilevanti a sensi dell`art. 1751 cc, la Suprema Corte ha stabilito che, in un caso di liquidazione volontaria di una società mandante, spettano le indennità della cessazione del rapporto, “in quanto i vantaggi derivanti dall’attività dell`agente non potevano essere ricevuti dal preponente, per sua scelta volontaria quale é “la messa in liquidazione”. (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9317/2002).

Rivolgendosi alla nostra associazione, si potranno ricevere i più adatti suggerimenti e consigli in merito.

Associazione Agenti di Commercio
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Il diritto dell’agente a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di recesso della preponente dal contratto, deve essere riconosciuto anche nell’ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione della casa mandante.

Il riconoscimento dell’indennità è motivata nell’impossibilità dell’agente di continuare a prestare la sua opera, legittimando la sua richiesta di recesso e di corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso stesso.
Per questo motivo la decisione di messa in liquidazione della società preponente, con conseguente cessazione della normale attività produttiva, impone che il contratto di agenzia possa essere considerato risolto nel momento stesso della decisione della messa in liquidazione, per fatto della mandante.

É peraltro doveroso sottolineare come l’apertura della fase di liquidazione, pur non comportando l’estinzione della preponente come soggetto giuridico, rappresenta la scelta di cessazione dell’attività produttiva, con la conseguenza automatica della oggettiva impossibilita per l`agente di continuare a procurare nuovi contratti, e promuovere le vendite, attività che rappresenta la propria obbligazione contrattuale, nonché il titolo giuridico del suo diritto alla provvigione, e sopratutto il fondamento del sinallagma del contratto.
E questo é tanto vero che la fase di liquidazione determina l`obbligo in capo agli amministratori di astenersi da nuove iniziative imprenditoriali dirette alla produzione e vendita dei beni oggetto dell’attività sociale.

La scelta della liquidazione implica che l’attività dell’agente diviene impossibile per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
Poche decisioni della Suprema Corte in merito, una risalente, ma chiara (Cass. Civ. 2543/88),: “nel caso di recesso del preponente dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, l’agente ha diritto al preavviso o all’indennità̀ sostitutiva … tale diritto va riconosciuto anche nell’ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione della società preponente, che, segnando il momento della cessazione dell’attività aziendale …, comporta, di regola, la risoluzione dei contratti di durata stipulati dalla società …con la conseguenza che non può negarsi all’agente, posto nell’impossibilità di continuare a prestare la sua opera per un fatto della controparte al quale è del tutto estraneo, il diritto a percepire le indennità connesse alla risoluzione del contratto”.
La società che sceglie la propria liquidazione, sarà tenuta a concedere il preavviso, ovvero a subire il recesso dell’agente, con obbligo alla corresponsione della indennità di preavviso

Dovrà inoltre versare le indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 cc.
In primo luogo perché la liquidazione volontaria della mandante, a sommesso parere dello scrivente, integra quelle circostanze previste dal secondo comma dell’art. 1751 cc, che ritiene spettante l’indennità se “il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente”.

Ovviamente dovrà ricorrere la seconda condizione relativa al procacciamento di nuovi clienti, ovvero incremento degli storici.
Mentre in riferimento al mantenimento dei benefici -post recesso- rilevanti a sensi dell`art. 1751 cc, la Suprema Corte ha stabilito che, in un caso di liquidazione volontaria di una società mandante, spettano le indennità della cessazione del rapporto, “in quanto i vantaggi derivanti dall’attività dell`agente non potevano essere ricevuti dal preponente, per sua scelta volontaria quale é “la messa in liquidazione”. (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9317/2002).

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