L’ avvocato Marco Gasparroni del Foro di Teramo, nostro fiduciario, ci segnala la decisione del 02/09/2016 con cui la Corte di Cassazione ribadisce il proprio orientamento indicando anche la spettanza del minimo garantito, in presenza di un recesso ex art. 2119 c.c. .

Dalla decisione emergono i seguenti principi:

·       Nei rapporti di agenzia, stante il vincolo fiduciario, ai fini di legittimità del recesso dell’agente, ai cui si applica l’art. 2119 cc, è sufficiente la sussistenza di un fatto di minore consistenza ed importanza, rispetto al lavoro subordinato, e la Corte ha ritenuto giustificato il recesso dell’agente davanti all’impossibilità o difficoltà di conferire con la mandante, e ove la stessa preponente ponga in essere un comportamento volto ad arrecare disagio nello svolgimento dell’attività di agente, attraverso la richiesta di attività particolarmente gravose.

·       Inoltre, ove il contratto di agenzia preveda un minimo provvigionale garantito, in presenza di un recesso per giusta causa, per fatto imputabile all’azienda, va riconosciuto il diritto dell’agente a percepire l’importo minimo garantito, che, secondo la decisione della Suprema Corte, va anche ad aggiungersi e sommarsi alla indennità di mancato preavviso.

ATSC offre agli associati servizi di assistenza legale e sindacale riguardanti pratiche normative e contrattuali, calcolo delle indennità di fine rapporto (FIRR, Fondo Indennità Risoluzione Rapporto), preavviso, patto di non concorrenza, informazioni e suggerimenti per l’avvio dell’attività e tutela dei rapporti commerciali intercorrenti tra agenti e mandanti, dalla fase precontrattuale (analisi dei contratti di agenzia e assistenza attiva nelle trattative con le ditte mandanti) fino a quella di fine rapporto, incluse eventuali controversie (vertenze sindacali, convocazione delle mandanti presso la commissione di conciliazione). Per espletare questo complesso di funzioni, l’Associazione si avvale della collaborazione con il fiduciario avv. Marco Gasparroni.

 

…con ATSC non si è mai soli !!!

 

 

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L’ avvocato Marco Gasparroni del Foro di Teramo, nostro fiduciario, ci segnala la decisione del 02/09/2016 con cui la Corte di Cassazione ribadisce il proprio orientamento indicando anche la spettanza del minimo garantito, in presenza di un recesso ex art. 2119 c.c. .

Dalla decisione emergono i seguenti principi:

·       Nei rapporti di agenzia, stante il vincolo fiduciario, ai fini di legittimità del recesso dell’agente, ai cui si applica l’art. 2119 cc, è sufficiente la sussistenza di un fatto di minore consistenza ed importanza, rispetto al lavoro subordinato, e la Corte ha ritenuto giustificato il recesso dell’agente davanti all’impossibilità o difficoltà di conferire con la mandante, e ove la stessa preponente ponga in essere un comportamento volto ad arrecare disagio nello svolgimento dell’attività di agente, attraverso la richiesta di attività particolarmente gravose.

·       Inoltre, ove il contratto di agenzia preveda un minimo provvigionale garantito, in presenza di un recesso per giusta causa, per fatto imputabile all’azienda, va riconosciuto il diritto dell’agente a percepire l’importo minimo garantito, che, secondo la decisione della Suprema Corte, va anche ad aggiungersi e sommarsi alla indennità di mancato preavviso.

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