DL 201 del 6/12/2011(Manovra Monti)
Con il Decreto Legge n° 201 del 6/12/2011 (Manovra Monti) è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, senza l’ausilio di banche e poste.
Di conseguenza per i clienti che intendono utilizzare denaro contante per effettuare ordini con pagamento anticipato o in contrassegno devono tener conto che è stato stabilito il limite massimo per il pagamento in denaro contante di €. 999,99 per singola operazione.
esborso uguale o superiore a €. 1.000,00, al fine di non incorrere nella possibilità di vedersi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria, che prevede il minimo di €.3.000,00, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come l’assegno bancario o postale che riportino obbligatoriamente fin dalla sua emissione l’indicazione del beneficiario con la clausola non trasferibile.
Attenzione, il nome e cognome o ragione sociale del beneficiario deve essere trascritto con la medesima grafia di chi compila l’assegno, questo perché bisogna evitare che sia aggiunto successivamente da un altro soggetto, in quanto si potrebbe presumere una precedente emissione dell’assegno “in bianco”
DL 201 del 6/12/2011(Manovra Monti)
Con il Decreto Legge n° 201 del 6/12/2011 (Manovra Monti) è stato nuovamente abbassato il limite per la tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, senza l’ausilio di banche e poste.
Di conseguenza per i clienti che intendono utilizzare denaro contante per effettuare ordini con pagamento anticipato o in contrassegno devono tener conto che è stato stabilito il limite massimo per il pagamento in denaro contante di €. 999,99 per singola operazione.
esborso uguale o superiore a €. 1.000,00, al fine di non incorrere nella possibilità di vedersi applicare la sanzione amministrativa pecuniaria, che prevede il minimo di €.3.000,00, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come l’assegno bancario o postale che riportino obbligatoriamente fin dalla sua emissione l’indicazione del beneficiario con la clausola non trasferibile.
Attenzione, il nome e cognome o ragione sociale del beneficiario deve essere trascritto con la medesima grafia di chi compila l’assegno, questo perché bisogna evitare che sia aggiunto successivamente da un altro soggetto, in quanto si potrebbe presumere una precedente emissione dell’assegno “in bianco”