Il contributo minimale è un importo annuo minimo che le ditte mandanti devono versare per i propri agenti presso la Fondazione Enasarco.

In contributo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell`indice generale ISTAT e per l’anno 2015 il minimale per gli

agenti plurimandatari è di €. 418,00

mentre per gli

agenti monomandatari è di €. 836,00

La differenza tra l`entità dei contributi e l`importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

1) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell`anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.

2) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell`anno, l`importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell`anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell`anno il rapporto è stato improduttivo.
Vi rammentiamo che sono previsti per il 2015 i massimali contributivi Enasarco obbligatori, come già comunicato con la nostra news-letter del 03 gennaio 2015.

Massimali Contributivi Enasarco 2015 clicca quì

La nostra sede ATSC è a disposizione per maggiori informazioni T. 085.8025310 M. usarcite@tin.it

Ufficio Stampa
ATSC
Agenti Teramo Senza Confini

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agenti plurimandatari è di €. 418,00

mentre per gli

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La differenza tra l`entità dei contributi e l`importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.
Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

1) produttività: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell`anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.

2) frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell`anno, l`importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell`anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell`anno il rapporto è stato improduttivo.
Vi rammentiamo che sono previsti per il 2015 i massimali contributivi Enasarco obbligatori, come già comunicato con la nostra news-letter del 03 gennaio 2015.

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