Agente di commercio no irap

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, che regolerà anche le spese di giudizio della Cassazione.

Una nuova ordinanza della Cassazione conferma che l’IRAP deve esser versata solo in caso sussista un’autonoma organizzazione.

Qui di seguito riportiamo un commento su questa ordinanza pubblicato sul blog di Fisco e Tasse del Dott. Piero Bertolaso che ringraziamo per la segnalazione e per la fattiva collaborazione.

Vi è da chiedersi come mai alla luce di tali chiarimenti il contribuente venga ingiustamente penalizzato dovendo sostenere assurdi carichi processuali, in cui la stessa Amministrazione finanziaria, in fase istruttoria, avrebbe dovuto evitare il contenzioso avvallando, qualora ne ricorrano i presupposti, come nel caso de quo, la richiesta di rimborso?

Onestamente non riesco a comprendere tali dinamiche, spero solo che l’istituto del reclamo e della mediazione fiscale ponga davvero un freno a queste liti che determinano un inutile inasprimento nei rapporti fisco-contribuente, peraltro a danno della collettività poiché le spese legali/processuali sono a carico del soccombente!

Il CAAF Usarci offre il servizio per il ricorso a tutti i suoi associati.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al CAAF della nostra sede Usarci Regionale info: 085.8025310. Ufficio stampa Usarci Teramo

cassazione ordinanza n.10559 del 25/06/2012</a

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P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in altra composizione, che regolerà anche le spese di giudizio della Cassazione.

Una nuova ordinanza della Cassazione conferma che l’IRAP deve esser versata solo in caso sussista un’autonoma organizzazione.

Qui di seguito riportiamo un commento su questa ordinanza pubblicato sul blog di Fisco e Tasse del Dott. Piero Bertolaso che ringraziamo per la segnalazione e per la fattiva collaborazione.

Vi è da chiedersi come mai alla luce di tali chiarimenti il contribuente venga ingiustamente penalizzato dovendo sostenere assurdi carichi processuali, in cui la stessa Amministrazione finanziaria, in fase istruttoria, avrebbe dovuto evitare il contenzioso avvallando, qualora ne ricorrano i presupposti, come nel caso de quo, la richiesta di rimborso?

Onestamente non riesco a comprendere tali dinamiche, spero solo che l’istituto del reclamo e della mediazione fiscale ponga davvero un freno a queste liti che determinano un inutile inasprimento nei rapporti fisco-contribuente, peraltro a danno della collettività poiché le spese legali/processuali sono a carico del soccombente!

Il CAAF Usarci offre il servizio per il ricorso a tutti i suoi associati.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al CAAF della nostra sede Usarci Regionale info: 085.8025310. Ufficio stampa Usarci Teramo

cassazione ordinanza n.10559 del 25/06/2012</a

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