Sentenza della Corte di Cassazione n°912 del 13 gennaio 2012

La scheda carburante sostituisce la fattura, la cui emissione è vietata ai gestori di impianti stradali.
Ai fini dell’utilizzo di tale schede la normativa prevede l’obbligo all’addetto alla distribuzione di carburante di indicare, all’atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell’esercente, e l’ubicazione dell’impianto stesso.Inoltre prima della registrazione contabile, l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio dell’impresa , deve annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo.
Nei controlli degli organi sia interni che esterni degli Uffici, le schede risultano talvolta irregolari, per mancanza della firma di convalida, o del numero di targa del veicolo, oppure gli importi sono sproporzionati rispetto ai chilometri percorsi.
Le Fiamme Gialle raccolgono anche dichiarazioni dei gestori in merito alla convalida della firma e alla verifica calligrafica relativa alle altre indicazioni obbligatorie.
Queste schede sono considerate dalla Corte di Cassazione inattendibili generando una presunzione che costituisce prova sufficiente dell’infedeltà della dichiarazione, quindi l’indeducibilità ai fini delle imposte sul reddito e l’indetraibilità dell’IVA.
Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 13 gennaio 2012, si rende sempre di più necessario verificare la coerenza dei chilometri che risultano effettuati e trascritti dalla scheda carburante con quelli desumibili dal consumo di carburante certificato dalla Casa costruttrice e rilevabile sul libretto di circolazione.
Si ritiene che una divergenza fino al 10% del consumo di carburante possa essere realmente fattibile nella realtà di gestione del veicolo, ma divergenze superiori a tale soglia fanno desumere una evidente manipolazione della scheda carburante.
E’ REATO UTILIZZARE FALSE SCHEDE CARBURANTE
Il contribuente che utilizza schede carburanti false al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA è penalmente responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altre operazioni inesistenti.
IL REATO PREVEDE LA RECLUSIONE DA 18 MESI A SEI ANNI.
Per maggiori informazioni potete contattare la nostra Sede Regionale.

ufficio stampa CAAF Usarci Teramo

CARTA CARBURANTI USARCI 2012</a

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La scheda carburante sostituisce la fattura, la cui emissione è vietata ai gestori di impianti stradali.
Ai fini dell’utilizzo di tale schede la normativa prevede l’obbligo all’addetto alla distribuzione di carburante di indicare, all’atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell’esercente, e l’ubicazione dell’impianto stesso.Inoltre prima della registrazione contabile, l’intestatario del mezzo di trasporto, utilizzato nell’esercizio dell’impresa , deve annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo esistente nel veicolo.
Nei controlli degli organi sia interni che esterni degli Uffici, le schede risultano talvolta irregolari, per mancanza della firma di convalida, o del numero di targa del veicolo, oppure gli importi sono sproporzionati rispetto ai chilometri percorsi.
Le Fiamme Gialle raccolgono anche dichiarazioni dei gestori in merito alla convalida della firma e alla verifica calligrafica relativa alle altre indicazioni obbligatorie.
Queste schede sono considerate dalla Corte di Cassazione inattendibili generando una presunzione che costituisce prova sufficiente dell’infedeltà della dichiarazione, quindi l’indeducibilità ai fini delle imposte sul reddito e l’indetraibilità dell’IVA.
Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 13 gennaio 2012, si rende sempre di più necessario verificare la coerenza dei chilometri che risultano effettuati e trascritti dalla scheda carburante con quelli desumibili dal consumo di carburante certificato dalla Casa costruttrice e rilevabile sul libretto di circolazione.
Si ritiene che una divergenza fino al 10% del consumo di carburante possa essere realmente fattibile nella realtà di gestione del veicolo, ma divergenze superiori a tale soglia fanno desumere una evidente manipolazione della scheda carburante.
E’ REATO UTILIZZARE FALSE SCHEDE CARBURANTE
Il contribuente che utilizza schede carburanti false al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA è penalmente responsabile del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altre operazioni inesistenti.
IL REATO PREVEDE LA RECLUSIONE DA 18 MESI A SEI ANNI.
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