canone rai per computer – smartphone – tablet – ipad

Art. 17 Canone RAI
In vigore dal 6 dicembre 2011

1. Le imprese e le societa`, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell`applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Con questo decreto legge anche gli Agenti di Commercio devono pagare per ogni compiuter o smartphone o tablet che può ricevere trasmissioni radiotelevisive il canone speciale RAI.
In ogni ufficio o locale commerciale avere una radio o una TV è sicuramente un valore aggiunto, un servizio per i clienti, e nessuno pretende che non si debba pagare il canone RAI, ma per un Agente di Commercio che nel suo ufficio usa uno strumento elettronico collegato a internet per la propria contabilità, per la trasmissione degli ordini, per le mail con le aziende e i clienti, oggi cosa sempre più necessaria, essere chiamato a pagare questa “TASSA” non è accettabile.
USARCI
chiede di esonerare e di escludere da qualsiasi obbligo di corrispondere il canone speciale RAI per chi è in possesso di apparecchi che in realtà sono veri strumenti di lavoro.

La Rai ha già inviato ad una nostra sede Usarci il bollettino di pagamento, con lettera accompagnatoria dove menziona che gli organi di controllo verificheranno sul territorio il regolare pagamento.

INTOLLERABILE TRIBUTO PER “FAR CASSA” !!!

Per maggiori informazioni potete contattare la nostra Sede Regionale.
ufficio stampa Usarci Teramo

Canone Rai Usarci Teramo</a

Abbonamento_speciale_alla_televisione</a

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Art. 17 Canone RAI
In vigore dal 6 dicembre 2011

1. Le imprese e le societa`, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell`applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Con questo decreto legge anche gli Agenti di Commercio devono pagare per ogni compiuter o smartphone o tablet che può ricevere trasmissioni radiotelevisive il canone speciale RAI.
In ogni ufficio o locale commerciale avere una radio o una TV è sicuramente un valore aggiunto, un servizio per i clienti, e nessuno pretende che non si debba pagare il canone RAI, ma per un Agente di Commercio che nel suo ufficio usa uno strumento elettronico collegato a internet per la propria contabilità, per la trasmissione degli ordini, per le mail con le aziende e i clienti, oggi cosa sempre più necessaria, essere chiamato a pagare questa “TASSA” non è accettabile.
USARCI
chiede di esonerare e di escludere da qualsiasi obbligo di corrispondere il canone speciale RAI per chi è in possesso di apparecchi che in realtà sono veri strumenti di lavoro.

La Rai ha già inviato ad una nostra sede Usarci il bollettino di pagamento, con lettera accompagnatoria dove menziona che gli organi di controllo verificheranno sul territorio il regolare pagamento.

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