Si segnala un’interessante sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 17/12/2013, in funzione di Giudice di Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Giulianova.

La polizia stradale aveva accertato violazione e disposto il fermo amministrativo del furgone con il quale l’agente di commercio trasportava i prodotti per i quali svolgeva anche l’attività di consegna, quale incaricato della tentata vendita.

La sanzione veniva irrogata nel presupposto che l’agente non era autorizzato al trasporto conto terzi, poiché la legge n. 298/74 dispone che il preposto alla guida del veicolo da trasporto deve essere il titolare della licenza, o lavoratori dipendenti, categoria nella quale l’agente non rientra.

Avverso il verbale che irrogava la sanzione ed il fermo amministrativo veniva proposto ricorso dinanzi il Giudice di Pace, che provvedeva a respingerlo, applicando in modo rigido l’art.31 lettera a) della legge n. 298/74 che definisce il trasporto in conto proprio, escludendo che la figura dell’incaricato della tentata vendita, possa rientrare nella previsione, confermando così l’esistenza di un abusivo trasporto conto terzi.

La illuminata sentenza del Tribunale di Teramo n. 1285/2013 ha invece accolto le tesi della mandante che presentava appello, riferendo invece che con l’applicazione dell’art.82 D.lgs n. 285/92, si ha trasporto conto terzi, solo quando un veicolo è utilizzato dietro corrispettivo e nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione.

Di conseguenza, interpretando il citato art.82, doveva escludersi l’uso di terzi, quando il vettore non percepisce un corrispettivo per l’attività di trasporto e lo effettua nell’interesse dell’intestatario della carta di circolazione.

Nel caso in esame, pertanto, l’appello doveva essere ritenuto fondato, in quanto il vettore era agente esclusivo; incaricato di consegnare i prodotti di cui aveva concluso i contratti; che lo stesso effettuava le consegne nel solo interesse della mandante, intestataria della carta di circolazione.

Pertanto si evince che l’agente che trasporta e consegna con il mezzo dell’azienda, i prodotti da lui direttamente venduti, non svolge attività di trasporto “conto terzi”, ma “conto proprio” sempre che il mezzo appartenga alla mandante.

La sentenza è rilevante anche perché frutto di una particolare attività che il SINDACATO USARCI DI TERAMO ha svolto, anche in contraddittorio con la Prefettura di Teramo che, dapprima si è mostrata molto rigida nell’interpretazione della norma, per poi astenersi da difese particolarmente complesse in appello, riconoscendo come la ricostruzione normativa suggerita anche dal sindacato USARCI DI TERAMO, aveva il suo fondamento.

Tale essenziale decisione riguarda ed interessa oltre sessantamila agenti di commercio in Italia, che operano nei vari settori della tentata vendita, per i quali tale sentenza rappresenta la sostanziale autorizzazione a vendere e simultaneamente consegnare ai clienti finali, con i mezzi aziendali.

Avv. Marco Gasparroni

Fiduciario Usarci Teramo Senza confini
Avv. Centro Giuridico Usarci Fed. Nazionale

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NEWS-LETTER 23.02.2012

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La polizia stradale aveva accertato violazione e disposto il fermo amministrativo del furgone con il quale l’agente di commercio trasportava i prodotti per i quali svolgeva anche l’attività di consegna, quale incaricato della tentata vendita.

La sanzione veniva irrogata nel presupposto che l’agente non era autorizzato al trasporto conto terzi, poiché la legge n. 298/74 dispone che il preposto alla guida del veicolo da trasporto deve essere il titolare della licenza, o lavoratori dipendenti, categoria nella quale l’agente non rientra.

Avverso il verbale che irrogava la sanzione ed il fermo amministrativo veniva proposto ricorso dinanzi il Giudice di Pace, che provvedeva a respingerlo, applicando in modo rigido l’art.31 lettera a) della legge n. 298/74 che definisce il trasporto in conto proprio, escludendo che la figura dell’incaricato della tentata vendita, possa rientrare nella previsione, confermando così l’esistenza di un abusivo trasporto conto terzi.

La illuminata sentenza del Tribunale di Teramo n. 1285/2013 ha invece accolto le tesi della mandante che presentava appello, riferendo invece che con l’applicazione dell’art.82 D.lgs n. 285/92, si ha trasporto conto terzi, solo quando un veicolo è utilizzato dietro corrispettivo e nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione.

Di conseguenza, interpretando il citato art.82, doveva escludersi l’uso di terzi, quando il vettore non percepisce un corrispettivo per l’attività di trasporto e lo effettua nell’interesse dell’intestatario della carta di circolazione.

Nel caso in esame, pertanto, l’appello doveva essere ritenuto fondato, in quanto il vettore era agente esclusivo; incaricato di consegnare i prodotti di cui aveva concluso i contratti; che lo stesso effettuava le consegne nel solo interesse della mandante, intestataria della carta di circolazione.

Pertanto si evince che l’agente che trasporta e consegna con il mezzo dell’azienda, i prodotti da lui direttamente venduti, non svolge attività di trasporto “conto terzi”, ma “conto proprio” sempre che il mezzo appartenga alla mandante.

La sentenza è rilevante anche perché frutto di una particolare attività che il SINDACATO USARCI DI TERAMO ha svolto, anche in contraddittorio con la Prefettura di Teramo che, dapprima si è mostrata molto rigida nell’interpretazione della norma, per poi astenersi da difese particolarmente complesse in appello, riconoscendo come la ricostruzione normativa suggerita anche dal sindacato USARCI DI TERAMO, aveva il suo fondamento.

Tale essenziale decisione riguarda ed interessa oltre sessantamila agenti di commercio in Italia, che operano nei vari settori della tentata vendita, per i quali tale sentenza rappresenta la sostanziale autorizzazione a vendere e simultaneamente consegnare ai clienti finali, con i mezzi aziendali.

Avv. Marco Gasparroni

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