Carissimi/e,
la legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese – quindi anche gli agenti di commercio ed i consulenti finanziari – di dotarsi, entro il 31 marzo 2025, di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Oltre a diverse interpretazioni sui soggetti effettivamente obbligati, è stato presentato un emendamento al Decreto Bollette per prorogare il termine di scadenza al 31 ottobre 2025.
Da un confronto con la compagine assicurativa e dall’interpretazione delle disposizioni è emerso che i soggetti obbligati alla sottoscrizione di tale polizza non sono tutti gli agenti di commercio e consulenti finanziari – come potrebbe apparire ad una prima lettura della norma – ma soltanto gli agenti e di consulenti che abbiano beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, ad esclusione delle autovetture) iscritti nello Stato patrimoniale o nel libro dei Cespiti ammortizzabili a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega (articolo 2424 del Codice civile, primo comma, voce B) II. Immobilizzazioni materiali, n. 1, 2 e 3).
Parimenti, rientrano nell’obbligo i beni in locazione, comodato o leasing.
Ad oggi, se nessuno di questi beni è presente a bilancio, decade l’obbligo di assicurazione.
Al fine di fornire un aiuto economico agli agenti di commercio ed ai consulenti finanziari che sottoscrivano questo tipo di polizze non soltanto per i beni di cui sopra ma per qualsiasi bene di proprietà (anche la propria abitazione) la Fondazione Enasarco ha previsto un rimborso del 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 500 €, nel limite di spesa annua complessiva di euro 200.000*.
ATSC ha stipulato una convenzione con un broker al fine di fornire condizioni di favore ai propri associati che intendano sottoscrivere un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.
Per maggior info iscriviti qui
…con ATSC non si è mai soli!!!
Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
*Vedi Regolamento Enasarco
25/03/2025
Carissimi/e,
la legge di bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutti i soggetti iscritti al Registro delle imprese – quindi anche gli agenti di commercio ed i consulenti finanziari – di dotarsi, entro il 31 marzo 2025, di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Oltre a diverse interpretazioni sui soggetti effettivamente obbligati, è stato presentato un emendamento al Decreto Bollette per prorogare il termine di scadenza al 31 ottobre 2025.
Da un confronto con la compagine assicurativa e dall’interpretazione delle disposizioni è emerso che i soggetti obbligati alla sottoscrizione di tale polizza non sono tutti gli agenti di commercio e consulenti finanziari – come potrebbe apparire ad una prima lettura della norma – ma soltanto gli agenti e di consulenti che abbiano beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, ad esclusione delle autovetture) iscritti nello Stato patrimoniale o nel libro dei Cespiti ammortizzabili a qualsiasi titolo impiegati per l’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega (articolo 2424 del Codice civile, primo comma, voce B) II. Immobilizzazioni materiali, n. 1, 2 e 3).
Parimenti, rientrano nell’obbligo i beni in locazione, comodato o leasing.
Ad oggi, se nessuno di questi beni è presente a bilancio, decade l’obbligo di assicurazione.
Al fine di fornire un aiuto economico agli agenti di commercio ed ai consulenti finanziari che sottoscrivano questo tipo di polizze non soltanto per i beni di cui sopra ma per qualsiasi bene di proprietà (anche la propria abitazione) la Fondazione Enasarco ha previsto un rimborso del 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 500 €, nel limite di spesa annua complessiva di euro 200.000*.
ATSC ha stipulato una convenzione con un broker al fine di fornire condizioni di favore ai propri associati che intendano sottoscrivere un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali.
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Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
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25/03/2025