Un altro bel risultato per la difesa, e per il sindacato ATSC Federato USARCI, che sempre in sinergia con lo scrivente, ottiene risultati favorevoli per gli agenti.
Mi piace segnalare una interessante sentenza del Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro – Dott.ssa Pietropaolo, del 24/02/2015, di cui sotto si riporta uno stralcio, che ha riconosciuto all’agente l’indennità ex art. 1751 cc, nella misura massima, calcolata quale differenziale, tra quanto riconosciuto all’agente a titolo di FIRR e indennità di clientela, e la misura stabilita dal terzo comma dell’art. 1751 cc
“Si deve notare che l’indennità meritocratica si determina in una percentuale dell’incremento delle provvigioni riscontrato negli ultimi anni del rapporto di agenzia, e dunque secondo un criterio di tipo meritocratico. Sicchè sotto tale profilo ritiene il giudicante che l’AEC 2002 attua i principi di meritocrazia sanciti dalla Corte di Giustizia sicchè lo stesso non può ritenersi inapplicabile tout court, dovendosi di contro verificare nel caso di specie la normativa in concreto più favorevole all’agente.
Ad ogni buon conto, precisato che nel caso di specie è pacifico che la preponente abbia computato l’indennità di cessazione del rapporto sulla scorta dell’AEC senza tuttavia corrispondere alcunché a titolo di “indennità meritocratica” sul presupposto dell’insussistenza dei relativi requisiti, rilevato che l’indennità “europea” di cui all’art. 1751 c.c. spetta allorquando sussistano i presupposti meritocratici indicati dalla norma di legge e che detta indennità debba comunque essere “equa” e dunque va ragguagliata oltre che alla durata del rapporto anche alla consistenza dei vantaggi procurati e di cui il preponente continua a beneficiare; ritiene il giudicante che, indipendentemente dalla specifica qualificazione dell’indennità, la questione concerna esclusivamente l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 1751 c.c.., di contro se ricorrono i presupposti meritocratici di cui all’art. 1751 c.c. spetterà un’indennità equamente computata sulla scorta dei criteri sopra indicati.
Nel caso di specie, può ritenersi accertato che nel corso del rapporto l’agente ha procurato nuovi clienti alla preponente e tali nuovi clienti sono stati mantenuti dopo lo scioglimento del rapporto di agenzia. In tal senso depongono sia le risultanze della c.t.u. sia le dichiarazioni del teste …………….., il quale ha confermato che l’agente ha portato clienti nuovi ed ha incrementato alcuni clienti storici, ad esempio la ………….. (v. deposizione resa all’udienza del 12.10.2011).
Risulta, altresì, accertata la prosecuzione dei vantaggi post recesso, posto che il c.t.u., sulla base della documentazione prodotta a seguito di ordine di esibizione, ha verificato l’esistenza di vendite dopo la cessazione del rapporto presso i clienti acquisiti in precedenza dall’agente (v. tabelle esposte a pag. 17 e 18 della relazione peritale).
Ritenuti, pertanto, integrati i presupposti richiesti dall’art. 1751 c.c., considerato che il rapporto ha avuto una durata complessiva di undici anni e che è cessato per decesso dell’agente, tenuto conto del fatturato prodotto, appare equo riconoscere al ricorrente l’indennità nella misura di € 16.482,11, come accertata dal c.t.u. (pari alla differenza tra € 29.721,10 e quanto erogato a titolo di FIRR e indennità suppletiva di clientela).”
Principio importante ribadito, anche quello che l’AEC Commercio 2002 prevedendo la corresponsione di indennità meritocratica, non deve essere inapplicabile tout court, ma deve essere disatteso per quanto riguarda la parte meritocratica, atteso che “dovendosi di contro verificare nel caso di specie la normativa in concreto più favorevole all’agente.”
Tale affermazione comporta che stante la ricorrenza dei requisiti ex art. 1751 cc, l’equa valutazione della misura della indennità, deve tenere conto, oltre del fatturato prodotto (e delle relative provvigioni perse) anche la durata del rapporto e la cessazione delle stesso, per decesso dell’agente. Rilevante e valorizzata risulta così la norma dell’art 1751 cc “tenuto conto di tutte le circostanze del caso” nella valutazione della misura e del differenziale tra FIRR e clientela, ed il massimo del terzo comma dell’art. 1751 cc.
Avv. Marco Gasparroni
Legale Fiduciario
ATSC
Agenti Teramo Senza Confini
Federato Usarci
P.Q.M.
il giudice, disattesa o altrimenti assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
– in parziale accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €. 29.894,93 oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
– condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali……
Un altro bel risultato per la difesa, e per il sindacato ATSC Federato USARCI, che sempre in sinergia con lo scrivente, ottiene risultati favorevoli per gli agenti.
Mi piace segnalare una interessante sentenza del Tribunale di Teramo – Sez. Lavoro – Dott.ssa Pietropaolo, del 24/02/2015, di cui sotto si riporta uno stralcio, che ha riconosciuto all’agente l’indennità ex art. 1751 cc, nella misura massima, calcolata quale differenziale, tra quanto riconosciuto all’agente a titolo di FIRR e indennità di clientela, e la misura stabilita dal terzo comma dell’art. 1751 cc
“Si deve notare che l’indennità meritocratica si determina in una percentuale dell’incremento delle provvigioni riscontrato negli ultimi anni del rapporto di agenzia, e dunque secondo un criterio di tipo meritocratico. Sicchè sotto tale profilo ritiene il giudicante che l’AEC 2002 attua i principi di meritocrazia sanciti dalla Corte di Giustizia sicchè lo stesso non può ritenersi inapplicabile tout court, dovendosi di contro verificare nel caso di specie la normativa in concreto più favorevole all’agente.
Ad ogni buon conto, precisato che nel caso di specie è pacifico che la preponente abbia computato l’indennità di cessazione del rapporto sulla scorta dell’AEC senza tuttavia corrispondere alcunché a titolo di “indennità meritocratica” sul presupposto dell’insussistenza dei relativi requisiti, rilevato che l’indennità “europea” di cui all’art. 1751 c.c. spetta allorquando sussistano i presupposti meritocratici indicati dalla norma di legge e che detta indennità debba comunque essere “equa” e dunque va ragguagliata oltre che alla durata del rapporto anche alla consistenza dei vantaggi procurati e di cui il preponente continua a beneficiare; ritiene il giudicante che, indipendentemente dalla specifica qualificazione dell’indennità, la questione concerna esclusivamente l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 1751 c.c.., di contro se ricorrono i presupposti meritocratici di cui all’art. 1751 c.c. spetterà un’indennità equamente computata sulla scorta dei criteri sopra indicati.
Nel caso di specie, può ritenersi accertato che nel corso del rapporto l’agente ha procurato nuovi clienti alla preponente e tali nuovi clienti sono stati mantenuti dopo lo scioglimento del rapporto di agenzia. In tal senso depongono sia le risultanze della c.t.u. sia le dichiarazioni del teste …………….., il quale ha confermato che l’agente ha portato clienti nuovi ed ha incrementato alcuni clienti storici, ad esempio la ………….. (v. deposizione resa all’udienza del 12.10.2011).
Risulta, altresì, accertata la prosecuzione dei vantaggi post recesso, posto che il c.t.u., sulla base della documentazione prodotta a seguito di ordine di esibizione, ha verificato l’esistenza di vendite dopo la cessazione del rapporto presso i clienti acquisiti in precedenza dall’agente (v. tabelle esposte a pag. 17 e 18 della relazione peritale).
Ritenuti, pertanto, integrati i presupposti richiesti dall’art. 1751 c.c., considerato che il rapporto ha avuto una durata complessiva di undici anni e che è cessato per decesso dell’agente, tenuto conto del fatturato prodotto, appare equo riconoscere al ricorrente l’indennità nella misura di € 16.482,11, come accertata dal c.t.u. (pari alla differenza tra € 29.721,10 e quanto erogato a titolo di FIRR e indennità suppletiva di clientela).”
Principio importante ribadito, anche quello che l’AEC Commercio 2002 prevedendo la corresponsione di indennità meritocratica, non deve essere inapplicabile tout court, ma deve essere disatteso per quanto riguarda la parte meritocratica, atteso che “dovendosi di contro verificare nel caso di specie la normativa in concreto più favorevole all’agente.”
Tale affermazione comporta che stante la ricorrenza dei requisiti ex art. 1751 cc, l’equa valutazione della misura della indennità, deve tenere conto, oltre del fatturato prodotto (e delle relative provvigioni perse) anche la durata del rapporto e la cessazione delle stesso, per decesso dell’agente. Rilevante e valorizzata risulta così la norma dell’art 1751 cc “tenuto conto di tutte le circostanze del caso” nella valutazione della misura e del differenziale tra FIRR e clientela, ed il massimo del terzo comma dell’art. 1751 cc.
Avv. Marco Gasparroni
Legale Fiduciario
ATSC
Agenti Teramo Senza Confini
Federato Usarci
P.Q.M.
il giudice, disattesa o altrimenti assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
– in parziale accoglimento del ricorso, dichiara tenuta e condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €. 29.894,93 oltre rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo;
– condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali……