Cari Amici,

come tutti sapete il recente decreto del Presidente del Consiglio (il DPCM 26 aprile 2020) ha la finalità di disciplinare le modalità comportamentali nonché i diritti e i doveri di ogni cittadino e delle imprese nella c.d. fase 2 della fase epidemiologica. In sintesi il decreto, composto da 10 articoli e da ben 10 allegati (peraltro voluminosi), regolamenta cosa si deve e cosa si può fare sia per ciò che riguarda la libertà di spostamento dei singoli, sia per ciò che riguarda le attività lavorative.

Il decreto detta inoltre importanti regole comportamentali e suggerimenti volti a tutelare la salute del singolo e pubblica durante la crisi da COVID-19, regole che riguardano anche le modalità comportamentali da tenere in caso di stato influenzale, di utilizzo dei mezzi pubblici.

Iniziamo con segnalare due fondamentali aspetti che riguardano l’attività degli agenti:

– L’art. 1 del decreto consente gli spostamenti sia nella propria Regione di appartenenza sia tra Regioni per “comprovate esigenze lavorative”;

– L’allegato 3 riporta i c.d. codici ateco delle aziende che, nel rispetto di quanto indicato nel decreto, possono svolgere attività di impresa a far data dal 4 maggio e fino al 17 maggio (data di cessazione degli effetti del DPCM): salvo specificità, il codice ateco dell’agente di commercio è un sottogruppo del codice ateco 46 che risulta essere uno dei codici “delle attività permesse” dal decreto. È consigliabile che l’agente rivolga un rapido quesito al proprio commercialista o consulente per farsi confermare il proprio codice ateco: se si ha il codice 46 (come macro famiglia) si rientra nelle attività autorizzate a riprendere l’attività.

– Inoltre il DPCM consente, a partire dal 4 maggio, ad una serie di categorie di aziende la possibilità di riprendere l’attività (in alcuni casi prima sospesa) ma nel rispetto di specifiche norme comportamentali di sicurezza.

Abbiamo approfondito la questione degli spostamenti per quel che riguarda gli agenti di commercio, gli agenti in attività finanziaria ed i consulenti finanziari, e facciamo riferimento alle FAQ pubblicate sul sito del Governo, ove si cita testualmente:

«Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione (…) o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni».

Per dimostrare le esigenze lavorative vi consigliamo di munirvi, oltre dell’autodichiarazione, anche di copia del mandato di agenzia oppure di una dichiarazione della ditta mandante attestante la zona di competenza e della visura camerale, da cui si evince il codice ateco.

CLICCA QUI PER SCARICARE L’AUTODICHIARAZIONE

In più, il Sole24ore chiarisce la questione dei codici ateco, citando i chiarimenti forniti da Unioncamere in merito, affermando che «l’impresa è autorizzata a proseguire l’attività anche se è iscritta al registro delle imprese con un codice di attività più dettagliato di quello riportato e che arriva ad esempio alla quinta cifra».

CLICCA QUI PER SCARICARE I CODICI ATECO DPCM 26 APRILE

CLICCA QUI PER SCARICARE LE FAQ DI UNIONCAMERE

Ci preme comunque raccomandarvi di non recarvi dalla clientela il cui codice ateco risulti escluso dall’elenco allegato al DPCM del 26 aprile 2020 (es.: parrucchieri, estetisti, ecc.). Idem per gli agenti di commercio che hanno un mandato di agenzia con una azienda non autorizzata a lavorare dallo stesso decreto.

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione.

 

…con atsc non si è mai soli!!!

 

Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
Delegato Assemblea Enasarco
Tutor di facoltà per la Coorte ATSC

Condividi questo articolo sulla tua piattaforma preferita!

Articoli recenti

Cari Amici,

come tutti sapete il recente decreto del Presidente del Consiglio (il DPCM 26 aprile 2020) ha la finalità di disciplinare le modalità comportamentali nonché i diritti e i doveri di ogni cittadino e delle imprese nella c.d. fase 2 della fase epidemiologica. In sintesi il decreto, composto da 10 articoli e da ben 10 allegati (peraltro voluminosi), regolamenta cosa si deve e cosa si può fare sia per ciò che riguarda la libertà di spostamento dei singoli, sia per ciò che riguarda le attività lavorative.

Il decreto detta inoltre importanti regole comportamentali e suggerimenti volti a tutelare la salute del singolo e pubblica durante la crisi da COVID-19, regole che riguardano anche le modalità comportamentali da tenere in caso di stato influenzale, di utilizzo dei mezzi pubblici.

Iniziamo con segnalare due fondamentali aspetti che riguardano l’attività degli agenti:

– L’art. 1 del decreto consente gli spostamenti sia nella propria Regione di appartenenza sia tra Regioni per “comprovate esigenze lavorative”;

– L’allegato 3 riporta i c.d. codici ateco delle aziende che, nel rispetto di quanto indicato nel decreto, possono svolgere attività di impresa a far data dal 4 maggio e fino al 17 maggio (data di cessazione degli effetti del DPCM): salvo specificità, il codice ateco dell’agente di commercio è un sottogruppo del codice ateco 46 che risulta essere uno dei codici “delle attività permesse” dal decreto. È consigliabile che l’agente rivolga un rapido quesito al proprio commercialista o consulente per farsi confermare il proprio codice ateco: se si ha il codice 46 (come macro famiglia) si rientra nelle attività autorizzate a riprendere l’attività.

– Inoltre il DPCM consente, a partire dal 4 maggio, ad una serie di categorie di aziende la possibilità di riprendere l’attività (in alcuni casi prima sospesa) ma nel rispetto di specifiche norme comportamentali di sicurezza.

Abbiamo approfondito la questione degli spostamenti per quel che riguarda gli agenti di commercio, gli agenti in attività finanziaria ed i consulenti finanziari, e facciamo riferimento alle FAQ pubblicate sul sito del Governo, ove si cita testualmente:

«Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”? È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione (…) o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni».

Per dimostrare le esigenze lavorative vi consigliamo di munirvi, oltre dell’autodichiarazione, anche di copia del mandato di agenzia oppure di una dichiarazione della ditta mandante attestante la zona di competenza e della visura camerale, da cui si evince il codice ateco.

CLICCA QUI PER SCARICARE L’AUTODICHIARAZIONE

In più, il Sole24ore chiarisce la questione dei codici ateco, citando i chiarimenti forniti da Unioncamere in merito, affermando che «l’impresa è autorizzata a proseguire l’attività anche se è iscritta al registro delle imprese con un codice di attività più dettagliato di quello riportato e che arriva ad esempio alla quinta cifra».

CLICCA QUI PER SCARICARE I CODICI ATECO DPCM 26 APRILE

CLICCA QUI PER SCARICARE LE FAQ DI UNIONCAMERE

Ci preme comunque raccomandarvi di non recarvi dalla clientela il cui codice ateco risulti escluso dall’elenco allegato al DPCM del 26 aprile 2020 (es.: parrucchieri, estetisti, ecc.). Idem per gli agenti di commercio che hanno un mandato di agenzia con una azienda non autorizzata a lavorare dallo stesso decreto.

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione.

 

…con atsc non si è mai soli!!!

 

Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
Delegato Assemblea Enasarco
Tutor di facoltà per la Coorte ATSC

Condividi questo articolo sulla tua piattaforma preferita!

Articoli recenti