Riceviamo dal nostro Fiduciario Avv. Marco Gasparroni con studio in Teramo

“Considerato che negli ultimi tempi, l’aumento del numero dei fallimenti delle preponenti, e la particolare attenzione posta all’anteriorità alla procedura dei mandati di agenzia da parte di numerosi tribunali, è stata causa di rigetto di molte insinuazioni al fallimento da parte di agenti, è bene porre l’accento sulla data certa anteriore al fallimento, da conferire soprattutto al mandato.

Per essere ammessi al passivo del fallimento e recuperare i propri crediti, non è sufficiente provare di essere creditore, ma si deve anche fornire la prova che il documento su cui si fonda il credito (contratto di agenzia in particolare, fattura, ecc.) abbia una data certa anteriore al fallimento.

Per questa ragione i documenti si considerano aventi data certa, quando sono autenticati (e quindi vi è riportata la data) da un pubblico ufficiale o quando è possibile accertare il momento della formazione del documento.

Il codice civile indica, tra gli altri, come idonei ad attribuire certezza alla data di un documento, i seguenti fatti:
– la registrazione;
– la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori;
– la riproduzione in un atto pubblico che la scrittura abbia data certa;
– un qualsiasi altro fatto che stabilisca in modo altrettanto certo l’anteriorità della formazione del documento.

Questo elenco è solo esemplificativo, poiché altri mezzi consentono di stabilire, in modo ugualmente certo, il momento della formazione del documento, come per esempio:
– la richiesta all’ufficio postale del “servizio di data certa” da apporre sul documento (non sulla busta);
– l’invio del documento tramite l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata);”

Per questa ragione la sede Usarci Regionale Abruzzo e Marche è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Ufficio Stampa Usarci Teramo

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“Considerato che negli ultimi tempi, l’aumento del numero dei fallimenti delle preponenti, e la particolare attenzione posta all’anteriorità alla procedura dei mandati di agenzia da parte di numerosi tribunali, è stata causa di rigetto di molte insinuazioni al fallimento da parte di agenti, è bene porre l’accento sulla data certa anteriore al fallimento, da conferire soprattutto al mandato.

Per essere ammessi al passivo del fallimento e recuperare i propri crediti, non è sufficiente provare di essere creditore, ma si deve anche fornire la prova che il documento su cui si fonda il credito (contratto di agenzia in particolare, fattura, ecc.) abbia una data certa anteriore al fallimento.

Per questa ragione i documenti si considerano aventi data certa, quando sono autenticati (e quindi vi è riportata la data) da un pubblico ufficiale o quando è possibile accertare il momento della formazione del documento.

Il codice civile indica, tra gli altri, come idonei ad attribuire certezza alla data di un documento, i seguenti fatti:
– la registrazione;
– la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori;
– la riproduzione in un atto pubblico che la scrittura abbia data certa;
– un qualsiasi altro fatto che stabilisca in modo altrettanto certo l’anteriorità della formazione del documento.

Questo elenco è solo esemplificativo, poiché altri mezzi consentono di stabilire, in modo ugualmente certo, il momento della formazione del documento, come per esempio:
– la richiesta all’ufficio postale del “servizio di data certa” da apporre sul documento (non sulla busta);
– l’invio del documento tramite l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata);”

Per questa ragione la sede Usarci Regionale Abruzzo e Marche è a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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