Riceviamo dal nostro fiduciario Avv. Marco Gasparroni del Foro di Teramo, quanto segue:
“E’ stata pubblicata una interessante sentenza (27/02/2013 Giudice del Lavoro di Verona) segnalata dal Collega Fadel, che ha posto l’attenzione su rilevanti aspetti relativi alla clausola risolutiva espressa, sanzionando di inefficacia la stessa, ove i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini dell’esercizio del diritto di risoluzione legato alla clausola, non fossero stati sanzionati in più occasioni da parte della mandante, e dalla stessa sopportati.

Pertanto, sebbene fosse previsto nel contratto individuale che il mancato raggiungimento del budget minimo costituiva inadempimento grave dell’agente, tale da innescare il meccanismo risolutivo legato alla clausola espressa, ove il mancato raggiungimento degli obiettivi per vari anni del rapport,o era stato sempre tollerato dalla mandante, e nonostante il contratto riconoscesse alla stessa anche la facoltà di una eventuale tolleranza, il Giudice ha affermato che un comportamento a lungo “sopportato” dalla preponente non poteva essere considerato alla stregua di un grave inadempimento integrante giusta causa di recesso…. Per tali motivi non poteva trovare applicazione la clausola risolutiva espressa .

E questo perché solo un inadempimento qualificabile quale giusta causa di recesso, può legittimare una risoluzione della mandante senza preavviso, dovendosi così riconoscere all’agente anche l’indennità sostitutiva del preavviso.

Questa decisione è rilevante, anche per l’espresso richiamo che compie alla nota decisione della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Lav. 18/05/2011 n. 10934).

SENTENZA DEL 27 FEBBRAIO 2013 VERONA</a

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Riceviamo dal nostro fiduciario Avv. Marco Gasparroni del Foro di Teramo, quanto segue:
“E’ stata pubblicata una interessante sentenza (27/02/2013 Giudice del Lavoro di Verona) segnalata dal Collega Fadel, che ha posto l’attenzione su rilevanti aspetti relativi alla clausola risolutiva espressa, sanzionando di inefficacia la stessa, ove i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini dell’esercizio del diritto di risoluzione legato alla clausola, non fossero stati sanzionati in più occasioni da parte della mandante, e dalla stessa sopportati.

Pertanto, sebbene fosse previsto nel contratto individuale che il mancato raggiungimento del budget minimo costituiva inadempimento grave dell’agente, tale da innescare il meccanismo risolutivo legato alla clausola espressa, ove il mancato raggiungimento degli obiettivi per vari anni del rapport,o era stato sempre tollerato dalla mandante, e nonostante il contratto riconoscesse alla stessa anche la facoltà di una eventuale tolleranza, il Giudice ha affermato che un comportamento a lungo “sopportato” dalla preponente non poteva essere considerato alla stregua di un grave inadempimento integrante giusta causa di recesso…. Per tali motivi non poteva trovare applicazione la clausola risolutiva espressa .

E questo perché solo un inadempimento qualificabile quale giusta causa di recesso, può legittimare una risoluzione della mandante senza preavviso, dovendosi così riconoscere all’agente anche l’indennità sostitutiva del preavviso.

Questa decisione è rilevante, anche per l’espresso richiamo che compie alla nota decisione della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Lav. 18/05/2011 n. 10934).

SENTENZA DEL 27 FEBBRAIO 2013 VERONA</a

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