Cari colleghi,

nella tarda serata del 19 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 34, c. d. Decreto Rilancio, contenente misure urgenti di sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. ATSC ha analizzato a fondo i 266 articoli in esso contenuti, ritendendo maggiormente confacenti alla nostra categoria degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari le seguenti disposizioni:

  • L’art. 24 stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP per il 2019 nè della prima rata dell’acconto dovuta per il 2020;
  • L’art. 28 prevede un credito d’imposta nella misura del 60% dell‘ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo;
  • L’art. 75 introduce una novità importante, che consente di ricomprendere tra i beneficiari del bonus anche una fascia sensibile che ne era rimasta esclusa: le indennità previste dal decreto Cura Italia diventano cumulabili con l’assegno di invalidità;
  • L’art. 84, al comma 4, prevede lo stanziamento automatico dell’indennità di 600 euro agli stessi soggetti che ne avevano usufruito per il mese di marzo;
  • L’art. 119 introduce il c.d. ecobonus, nella misura di incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnone di ricarica di veicoli elettrici pari al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Rientrano in tale casistica, ad esempio, gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione nvernali, ecc.;
  • L’art. 120 riconosce un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del covid-19;
  • L’art. 125 continua sulla linea dei crediti d’imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l’acquisto di disposizione di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute del lavoratori e degli utenti.
  • L’art. 126 decreta la sospensione al 16 settembre 2020 dei versamenti tributari e contributivi per gli agenti di commercio ed i consulenti finanziari che avevano già beneficiato della proroga di cui all’articolo 18 del decreto Cura Italia.

Infine, l’articolo 25 disciplina l’erogazione di un contributo a fondo perduto «a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (…) titolari di partita IVA (…)». Il bonus spetterebbe a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quelli di aprile 2019. Il relativo ‘importo è calcolato applicando alla differenza così ottenuta le seguenti percentuali:

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra un milione e cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Lo stesso articolo 25, tuttavia, stabilisce contestualmente l’esclusione dal suddetto fondo per i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria», tra cui configura anche la Fondazione Enasarco. L’accezione lapidaria della disposizione non lascia dubbi interpretativi: stando all’interpretazione letterale, gli agenti di commercio ed i consulenti finanziari ne sarebbero esclusi. ATSC si farà anche questa volta portatrice delle esigenze della nostra categoria presso i Tavoli istituzionali competenti, poichè riteniamo ingiusta tale estromissione.

Per fugare ogni dubbio, attendiamo comunque le note chiarificatrici dei Ministeri e le circolari esplicative degli enti competenti: Agenzia delle Entrate ed Inps.

La nostra associazione ATSC è a disposizione per ulteriori informazioni. Potete contattarci al n. 0858025310 oppure all’indirizzo e-mail info@atsc.info

 

…con ATSC non si è mai soli!!!

Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
Delegato Assemblea Enasarco

 

Fonti: Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, Il Sole24 Ore
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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  • L’art. 24 stabilisce che non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP per il 2019 nè della prima rata dell’acconto dovuta per il 2020;
  • L’art. 28 prevede un credito d’imposta nella misura del 60% dell‘ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo;
  • L’art. 75 introduce una novità importante, che consente di ricomprendere tra i beneficiari del bonus anche una fascia sensibile che ne era rimasta esclusa: le indennità previste dal decreto Cura Italia diventano cumulabili con l’assegno di invalidità;
  • L’art. 84, al comma 4, prevede lo stanziamento automatico dell’indennità di 600 euro agli stessi soggetti che ne avevano usufruito per il mese di marzo;
  • L’art. 119 introduce il c.d. ecobonus, nella misura di incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnone di ricarica di veicoli elettrici pari al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Rientrano in tale casistica, ad esempio, gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione nvernali, ecc.;
  • L’art. 120 riconosce un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del covid-19;
  • L’art. 125 continua sulla linea dei crediti d’imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonchè per l’acquisto di disposizione di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute del lavoratori e degli utenti.
  • L’art. 126 decreta la sospensione al 16 settembre 2020 dei versamenti tributari e contributivi per gli agenti di commercio ed i consulenti finanziari che avevano già beneficiato della proroga di cui all’articolo 18 del decreto Cura Italia.

Infine, l’articolo 25 disciplina l’erogazione di un contributo a fondo perduto «a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (…) titolari di partita IVA (…)». Il bonus spetterebbe a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quelli di aprile 2019. Il relativo ‘importo è calcolato applicando alla differenza così ottenuta le seguenti percentuali:

a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso;

b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente;

c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra un milione e cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Lo stesso articolo 25, tuttavia, stabilisce contestualmente l’esclusione dal suddetto fondo per i «professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria», tra cui configura anche la Fondazione Enasarco. L’accezione lapidaria della disposizione non lascia dubbi interpretativi: stando all’interpretazione letterale, gli agenti di commercio ed i consulenti finanziari ne sarebbero esclusi. ATSC si farà anche questa volta portatrice delle esigenze della nostra categoria presso i Tavoli istituzionali competenti, poichè riteniamo ingiusta tale estromissione.

Per fugare ogni dubbio, attendiamo comunque le note chiarificatrici dei Ministeri e le circolari esplicative degli enti competenti: Agenzia delle Entrate ed Inps.

La nostra associazione ATSC è a disposizione per ulteriori informazioni. Potete contattarci al n. 0858025310 oppure all’indirizzo e-mail info@atsc.info

 

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Dott. Franco Damiani
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Fonti: Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, Il Sole24 Ore
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