Franco DamianiPresidente ATSC, è stato intervistato dall’emittente televisiva TV6 sulla ricaduta dell’emergenza sanitaria Covid-19 sulla categoria degli agenti di commercio.

«Anche qui» ha esordito il Dott. Damiani «siamo stati penalizzati dalle istituzioni perché l’articolo 25 del decreto Rilancio che prevede un’indennità pari al 20% delle perdite provvigionali del mese di aprile esclude la nostra categoria perché siamo iscritti ad un ente previdenziale di obbligatorio di diritto privato, che è il nostro secondo pilastro. Questa è una stortura delle istituzioni, che noi come associazione ci stiamo adoperando già da ieri per cercare di far cambiare questo regolamento, perché è assurdo che tutti i titolari di lavoro autonomo possono usufruire di questo vantaggio a livello nazionale mentre gli agenti di commercio sono stati esclusi».

Un importante segnale è stato dato dalla Regione Abruzzo, che «in questo momento per investimenti ha messo un bando per 5.000 euro a fondo perduto a fronte dell’acquisto di materiali per il lavoro (quindi computer, iPad, ecc.) ma il problema in questo momento non è soltanto investire ma avere una risorsa immediata».

La reattività della categoria non è mancata: «In questo periodo di quarantena la professione si è rinnovata: molti agenti di commercio, avendo coltivato la relazione con la clientela, sono riusciti a proporre e concludere promozioni ed affari con prodotti di protezione individuale quali gel, colonnine, ecc».

Di seguito il comma dell’articolo 25 che esclude la categoria dalla possibilità di usufruire del contributo a fondo perduto:

«Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

CLICCA QUI PER GUARDARE L’INTERVISTA

 

Ufficio stampa ATSC

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Franco DamianiPresidente ATSC, è stato intervistato dall’emittente televisiva TV6 sulla ricaduta dell’emergenza sanitaria Covid-19 sulla categoria degli agenti di commercio.

«Anche qui» ha esordito il Dott. Damiani «siamo stati penalizzati dalle istituzioni perché l’articolo 25 del decreto Rilancio che prevede un’indennità pari al 20% delle perdite provvigionali del mese di aprile esclude la nostra categoria perché siamo iscritti ad un ente previdenziale di obbligatorio di diritto privato, che è il nostro secondo pilastro. Questa è una stortura delle istituzioni, che noi come associazione ci stiamo adoperando già da ieri per cercare di far cambiare questo regolamento, perché è assurdo che tutti i titolari di lavoro autonomo possono usufruire di questo vantaggio a livello nazionale mentre gli agenti di commercio sono stati esclusi».

Un importante segnale è stato dato dalla Regione Abruzzo, che «in questo momento per investimenti ha messo un bando per 5.000 euro a fondo perduto a fronte dell’acquisto di materiali per il lavoro (quindi computer, iPad, ecc.) ma il problema in questo momento non è soltanto investire ma avere una risorsa immediata».

La reattività della categoria non è mancata: «In questo periodo di quarantena la professione si è rinnovata: molti agenti di commercio, avendo coltivato la relazione con la clientela, sono riusciti a proporre e concludere promozioni ed affari con prodotti di protezione individuale quali gel, colonnine, ecc».

Di seguito il comma dell’articolo 25 che esclude la categoria dalla possibilità di usufruire del contributo a fondo perduto:

«Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103».

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