SENTENZA N° 293/2013 Treviso clicca Quì

Una interessante sentenza del luglio 2013, emessa dal Tribunale Lavoro di Treviso, segnalata dal Collega Avv. Robazza, ribadisce come l’indennità di fine rapporto vada stata quantificata secondo il sistema “europeo” previsto dal codice civile, malgrado la breve durata del rapporto.

Infatti il giudice trevigiano ha verificato, attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, come l’agente, nonostante soli 17 mesi di rapporto, avesse portato alla mandante numerosi nuovi clienti e avesse sensibilmente sviluppato gli affari nella sua zona.

Tale decisione infatti inizia a colmare una lacuna per quei numerosi casi nei quali, agenti di provate capacità e con un consolidato portafoglio clienti vengano “attratti” da mandanti, le quali, appena ottenuto il pacchetto clienti conferito dall’agente, risolvano il rapporto instaurato da poco tempo, potendo godere “gratuitamente” dei benefici derivanti della clientela nel frattempo acquisita.

La brevità del rapporto non risulta quindi così essere di ostacolo al riconoscimento dell`indennità prevista dall`articolo 1751 cc, che prevede come la indennità spetti all`agente qualora ricorrano i tre requisiti:

1- che l`agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;

2- che il preponente riceva sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti anche successivamente alla conclusione del rapporto;

3- che il pagamento dell`indennità sia equo.

Tali requisiti ben possono sussistere nei rapporti di breve durata anzi, proprio in tali ipotesi gli agenti particolarmente meritevoli non trovano idonea remunerazione dal sistema indennitario previsto dalla contrattazione collettiva e, soprattutto, dal contratto collettivo del settore industriale.

Giustamente, quindi, il Magistrato ha applicato la normativa nella misura molto elevata, riconoscendo all`agente, proprio in ragione dei vantaggi procurati alla mandante in termini di nuovi clienti e sviluppo degli affari, effetti positivi che la consulenza d`ufficio aveva riconosciuto rimanere anche negli anni successivi alla cessazione del rapporto.
Avv. Marco Gasparroni

Qui di seguito riportiamo la sentenza, e complimenti a tutto lo staff di Usarci Treviso, solo un lavoro di squadra può dare certi risultati.

Ufficio stampa Usarci Teramo

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Infatti il giudice trevigiano ha verificato, attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, come l’agente, nonostante soli 17 mesi di rapporto, avesse portato alla mandante numerosi nuovi clienti e avesse sensibilmente sviluppato gli affari nella sua zona.

Tale decisione infatti inizia a colmare una lacuna per quei numerosi casi nei quali, agenti di provate capacità e con un consolidato portafoglio clienti vengano “attratti” da mandanti, le quali, appena ottenuto il pacchetto clienti conferito dall’agente, risolvano il rapporto instaurato da poco tempo, potendo godere “gratuitamente” dei benefici derivanti della clientela nel frattempo acquisita.

La brevità del rapporto non risulta quindi così essere di ostacolo al riconoscimento dell`indennità prevista dall`articolo 1751 cc, che prevede come la indennità spetti all`agente qualora ricorrano i tre requisiti:

1- che l`agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti;

2- che il preponente riceva sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti anche successivamente alla conclusione del rapporto;

3- che il pagamento dell`indennità sia equo.

Tali requisiti ben possono sussistere nei rapporti di breve durata anzi, proprio in tali ipotesi gli agenti particolarmente meritevoli non trovano idonea remunerazione dal sistema indennitario previsto dalla contrattazione collettiva e, soprattutto, dal contratto collettivo del settore industriale.

Giustamente, quindi, il Magistrato ha applicato la normativa nella misura molto elevata, riconoscendo all`agente, proprio in ragione dei vantaggi procurati alla mandante in termini di nuovi clienti e sviluppo degli affari, effetti positivi che la consulenza d`ufficio aveva riconosciuto rimanere anche negli anni successivi alla cessazione del rapporto.
Avv. Marco Gasparroni

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