obbligatoria dal 29 novembre 2011

Entro il 29 novembre 2011 tutte le società, di persone e di capitali, già costituite alla data del 29 novembre 2008, devono comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo PEC
(posta elettronica certificata).

La comunicazione deve essere fatta tramite procedura Comunica e quindi attraverso un intermediario abilitato.

Nel dettaglio la distinta dovrà contenere il modello S2, compilato nel riquadro 5, nei soli campi relativi all’indirizzo PEC.

La comunicazione deve essere fatta dall’amministratore della società, è gratuita, in quanto non soggetta a bollo e a diritti di segreteria.

Se la società possiede già una PEC, prima di eseguire la comunicazione, è opportuno verificare che la stessa non sia scaduta.

Se la società non possiede ancora una PEC, prima della comunicazione, deve acquistarla presso uno dei Gestori autorizzati da DigitPA.

Restano escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma di società. Le società di nuova costituzione devono provvedervi contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.

La comunicazione deve essere fatta dall’amministratore della società, è gratuita, in quanto non soggetta a bollo e a diritti di segreteria.

L`utilizzo della PEC si sta rapidamente diffondendo anche in molti altri settori in quanto permette di sostituire la raccomandata e il fax nei rapporti ufficiali e si può usare anche per l`inoltro di comunicazioni che attestino l`invio ma non richiedano la certificazione della consegna, ad esempio ordini
e relazioni alle ditte preponenti.

Una trasmissione può essere considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata, altrimenti il sistema
potrà fornire solo una parte delle funzionalità di certificazione previste (per esempio, non viene fornita la ricevuta di avvenuta consegna).

Il nostro CAAF (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale) Usarci è a disposizione per qualsiasi informazione.

Caaf Usarci Teramo
Dott.ssa Liana Carusi

Gestori autorizzati da DigitPA

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Entro il 29 novembre 2011 tutte le società, di persone e di capitali, già costituite alla data del 29 novembre 2008, devono comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo PEC
(posta elettronica certificata).

La comunicazione deve essere fatta tramite procedura Comunica e quindi attraverso un intermediario abilitato.

Nel dettaglio la distinta dovrà contenere il modello S2, compilato nel riquadro 5, nei soli campi relativi all’indirizzo PEC.

La comunicazione deve essere fatta dall’amministratore della società, è gratuita, in quanto non soggetta a bollo e a diritti di segreteria.

Se la società possiede già una PEC, prima di eseguire la comunicazione, è opportuno verificare che la stessa non sia scaduta.

Se la società non possiede ancora una PEC, prima della comunicazione, deve acquistarla presso uno dei Gestori autorizzati da DigitPA.

Restano escluse da tale obbligo le imprese individuali e tutte le altre imprese non costituite in forma di società. Le società di nuova costituzione devono provvedervi contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese.

La comunicazione deve essere fatta dall’amministratore della società, è gratuita, in quanto non soggetta a bollo e a diritti di segreteria.

L`utilizzo della PEC si sta rapidamente diffondendo anche in molti altri settori in quanto permette di sostituire la raccomandata e il fax nei rapporti ufficiali e si può usare anche per l`inoltro di comunicazioni che attestino l`invio ma non richiedano la certificazione della consegna, ad esempio ordini
e relazioni alle ditte preponenti.

Una trasmissione può essere considerata posta certificata solo se le caselle del mittente e del destinatario sono entrambe caselle di posta elettronica certificata, altrimenti il sistema
potrà fornire solo una parte delle funzionalità di certificazione previste (per esempio, non viene fornita la ricevuta di avvenuta consegna).

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