Dal centro tributario usarci
Con provvedimento del 31 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni del modello IRAP2011 che guiderà la compilazione del modello IRAP relativo all’anno 2010 relativo ad imprese e professionisti.
Rispetto all’edizione precedente del modello (IRAP2010) balza all’occhio una evidente differenza.
E’ scomparso dalle istruzioni relative alle persone fisiche (pag. 12) un inciso che fino all’anno scorso era presente e recitava:
Si precisa che le attività produttive, ai fini fiscali, di reddito d’impresa, (come ad es. quella di promotore finanziario) sono sempre caratterizzate dal requisito della autonoma organizzazione in quanto quest’ultimo è connaturato alla nozione di impresa (cfr. circ. n. 45 del 13 giugno 2008).
Questa assenza si fa sentire. Questo breve inciso infatti stava a testimoniare la posizione sostenuta dall’Agenzia delle Entrate in tema di IRAP fino alla circolare n. 45 del 2008 che riteneva agenti di commercio e promotori
finanziari sempre e comunque soggetti.
A seguito delle sentenze della Cassazione del 26 maggio 2009, favorevoli invece agli agenti di commercio, l’Agenzia aveva invece mutato indirizzo e lo aveva fatto esplicitamente con la circolare n. 28 del 28/5/2010. Oggi, finalmente, l’Agenzia si adegua al nuovo indirizzo giurisprudenziale anche in sede di istruzioni alla compilazione del modello IRAP.
Gli ultimi dubbi sono dunque fugati: da oggi gli agenti di commercio senza autonoma organizzazione potranno senza preoccupazioni evitare di presentare il modello IRAP e di versare l’imposta relativa.
Dott. Luca Ferrini
Dal centro tributario usarci
Con provvedimento del 31 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni del modello IRAP2011 che guiderà la compilazione del modello IRAP relativo all’anno 2010 relativo ad imprese e professionisti.
Rispetto all’edizione precedente del modello (IRAP2010) balza all’occhio una evidente differenza.
E’ scomparso dalle istruzioni relative alle persone fisiche (pag. 12) un inciso che fino all’anno scorso era presente e recitava:
Si precisa che le attività produttive, ai fini fiscali, di reddito d’impresa, (come ad es. quella di promotore finanziario) sono sempre caratterizzate dal requisito della autonoma organizzazione in quanto quest’ultimo è connaturato alla nozione di impresa (cfr. circ. n. 45 del 13 giugno 2008).
Questa assenza si fa sentire. Questo breve inciso infatti stava a testimoniare la posizione sostenuta dall’Agenzia delle Entrate in tema di IRAP fino alla circolare n. 45 del 2008 che riteneva agenti di commercio e promotori
finanziari sempre e comunque soggetti.
A seguito delle sentenze della Cassazione del 26 maggio 2009, favorevoli invece agli agenti di commercio, l’Agenzia aveva invece mutato indirizzo e lo aveva fatto esplicitamente con la circolare n. 28 del 28/5/2010. Oggi, finalmente, l’Agenzia si adegua al nuovo indirizzo giurisprudenziale anche in sede di istruzioni alla compilazione del modello IRAP.
Gli ultimi dubbi sono dunque fugati: da oggi gli agenti di commercio senza autonoma organizzazione potranno senza preoccupazioni evitare di presentare il modello IRAP e di versare l’imposta relativa.
Dott. Luca Ferrini