In relazione all’obbligo di iscrizione degli informatori scientifici alla Fondazione Enasarco, ed il conseguente obbligo di versamento per la mandate dei relativi oneri previdenziali, a seguito di un ricorso presentato dall’Avv. Marco Gasparroni, che aveva natura sostanzialmente esplorativa, per comprendere se questa categoria fosse inquadrabile nella disciplina della agenzia commerciale, il Comitato Regionale Lazio per i rapporti di lavoro, evocato ex art. 17 D.lgs 124/2004, ha ritenuto come il propagandista/informatore scientifico, ricevendo come corrispettivo per l’opera prestata, una retribuzione commisurata all’ammontare delle vendite della preponente nella sua zona, con il rischio economico del risultato a proprio carico, debba essere assimilabile alla figura dell’agente di commercio.

Inoltre, nella decisione indicata, è stato osservato come, sebbene l’informatore mancherebbe della caratteristica essenziale dell’agente di commercio, e cioè la promozione in via diretta della conclusione dei contratti, il Comitato Regionale ha ricordato che anche l’agente abbia diritto alla provvigione per gli affari diretti conclusosi dalla preponente, sebbene egli non abbia svolto alcuna attività di promozione.

Posto che per l’informatore/propagandista sussiste il diritto alla provvigione per questi affari, che costituisce il compenso per la sua attività di introduzione e propaganda che egli abitualmente svolge quale obbligazione contrattuale, l’attività dello stesso non può ritenersi estranea alla disciplina dell’agenzia commerciale.

Alla luce di queste considerazioni il Comitato Regionale Lazio ha concluso per l’applicabilità della disciplina dell’agenzia anche agli informatori scientifici, con il consequenziale obbligo per la mandante dei versamenti previdenziali Enasarco, oltre all’accantonamento del FIRR.

Centro Giuridico Usarci
Avv. Marco Gasparroni

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In relazione all’obbligo di iscrizione degli informatori scientifici alla Fondazione Enasarco, ed il conseguente obbligo di versamento per la mandate dei relativi oneri previdenziali, a seguito di un ricorso presentato dall’Avv. Marco Gasparroni, che aveva natura sostanzialmente esplorativa, per comprendere se questa categoria fosse inquadrabile nella disciplina della agenzia commerciale, il Comitato Regionale Lazio per i rapporti di lavoro, evocato ex art. 17 D.lgs 124/2004, ha ritenuto come il propagandista/informatore scientifico, ricevendo come corrispettivo per l’opera prestata, una retribuzione commisurata all’ammontare delle vendite della preponente nella sua zona, con il rischio economico del risultato a proprio carico, debba essere assimilabile alla figura dell’agente di commercio.

Inoltre, nella decisione indicata, è stato osservato come, sebbene l’informatore mancherebbe della caratteristica essenziale dell’agente di commercio, e cioè la promozione in via diretta della conclusione dei contratti, il Comitato Regionale ha ricordato che anche l’agente abbia diritto alla provvigione per gli affari diretti conclusosi dalla preponente, sebbene egli non abbia svolto alcuna attività di promozione.

Posto che per l’informatore/propagandista sussiste il diritto alla provvigione per questi affari, che costituisce il compenso per la sua attività di introduzione e propaganda che egli abitualmente svolge quale obbligazione contrattuale, l’attività dello stesso non può ritenersi estranea alla disciplina dell’agenzia commerciale.

Alla luce di queste considerazioni il Comitato Regionale Lazio ha concluso per l’applicabilità della disciplina dell’agenzia anche agli informatori scientifici, con il consequenziale obbligo per la mandante dei versamenti previdenziali Enasarco, oltre all’accantonamento del FIRR.

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