Cari colleghi,

il 10 giugno è stata pubblicata dall’Agenzia delle entrate la guida esplicativa con le modalità per effettuare la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio, che può essere presentata online tramite le credenziali SPID, Entratel/fisco online, carta nazionale dei servizi (CNS) dal 15 giugno al 13 agosto.

Ancora una volta, come nel decreto Rilancio, ci troviamo di fronte a disposizioni riguardanti la nostra categoria non chiare, da interpetare e che vi illustriamo in prosieguo.

Il contributo viene calcolato applicando una determinata percentuale, come indicato nella stessa guida, alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019.

La determinazione dell’ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 viene calcolata in base alla data di effettuazione delle operazioni e considerando anche:

  • le note di variazione (art. 26 del dpr. N. 633/1972), aventi data di emissione aprile;
  • cessione dei beni ammortizzabili;
  • tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile.

Su questo ultimo punto sorgono dei dubbi. L’agenzia delle entrate, infatti, non ha chiarito cosa intenda con fatture “differite” cioè se debba essere considerato il criterio dell’emissione (quindi esclusivamente le fatture emesse dal 1° al 30 aprile) oppure il criterio della competenza, entrando quindi nel merito della fattura prendendo in considerazione il periodo di riferimento e quindi includere le provvigioni fatturate nel mese di maggio ma di competenza del mese di aprile.

È bene comunque precisare che gli importi del fatturato di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

ATSC e UGL Terziario si sono già attivate per avere delle risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate e degli enti competenti per ottenere chiarimenti in merito, che vi trasmetteremo tempestivamente non appena disponibili.

La nostra associazione ATSC è a disposizione per ulteriori informazioni. Potete contattarci al n. 0858025310 oppure all’indirizzo e-mail info@atsc.info

Di seguito vi riportiamo la guida predisposta dall’Agenzia delle entrate.

CLICCA QUI PER SCARICARE LA GUIDA

 

…con ATSC non si è mai soli!!!

 

Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
Delegato Assemblea Enasarco

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Ancora una volta, come nel decreto Rilancio, ci troviamo di fronte a disposizioni riguardanti la nostra categoria non chiare, da interpetare e che vi illustriamo in prosieguo.

Il contributo viene calcolato applicando una determinata percentuale, come indicato nella stessa guida, alla differenza tra il fatturato del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019.

La determinazione dell’ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 viene calcolata in base alla data di effettuazione delle operazioni e considerando anche:

  • le note di variazione (art. 26 del dpr. N. 633/1972), aventi data di emissione aprile;
  • cessione dei beni ammortizzabili;
  • tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile.

Su questo ultimo punto sorgono dei dubbi. L’agenzia delle entrate, infatti, non ha chiarito cosa intenda con fatture “differite” cioè se debba essere considerato il criterio dell’emissione (quindi esclusivamente le fatture emesse dal 1° al 30 aprile) oppure il criterio della competenza, entrando quindi nel merito della fattura prendendo in considerazione il periodo di riferimento e quindi includere le provvigioni fatturate nel mese di maggio ma di competenza del mese di aprile.

È bene comunque precisare che gli importi del fatturato di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

ATSC e UGL Terziario si sono già attivate per avere delle risposte da parte dell’Agenzia delle Entrate e degli enti competenti per ottenere chiarimenti in merito, che vi trasmetteremo tempestivamente non appena disponibili.

La nostra associazione ATSC è a disposizione per ulteriori informazioni. Potete contattarci al n. 0858025310 oppure all’indirizzo e-mail info@atsc.info

Di seguito vi riportiamo la guida predisposta dall’Agenzia delle entrate.

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