Il Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro, con una recentissima sentenza, ha creato un importante precedente sull’assimilazione della promozione e vendita svolta dagli influencer all’attività dell’agente di commercio che, pur non dotato di efficacia vincolante nel nostro ordinamento giuridico, difficilmente potrà essere ignorato.
Nel caso di specie, un’impresa commerciale che svolge attività di vendita online aveva affidato, tramite contratto, l’incarico di pubblicizzare i propri prodotti a soggetti differenti, tra cui un influencer; un ispettore di vigilanza Enasarco ha ritenuto che tale circostanza dimostrasse “la sussistenza di rapporti contrattuali riconducibili alla previsione di cui all’art. 1742 c.c.”, dichiarando come dovuto il pagamento dell’importo complessivo di euro 70.264,95 di cui 53.991.23 per contributi Fondo Previdenza e 6.624, 19 per FIRR, 7.899,53 per sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle attività istituzionali ed 1.750 euro per sanzioni ex art. 40 dello stesso regolamento per omessa iscrizione o comunicazione cessazione.
Il Giudice, nel paragrafo “ragioni di fatto e di diritto”, fissa alcuni punti importanti, richiamando le precedenti pronunce della Corte di cassazione sui caratteri distintivi del contratto di agenzia, cioè continuità e stabilità nella promozione della conclusione dei contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale.
In riferimento a questo ultimo aspetto, la Cassazione ha anche precisato che il diritto di esclusiva “integra un elemento naturale, non essenziale, del contratto di agenzia” – che può essere, quindi, derogato dalle parti – e che l’assenza di assegnazione di una specifica zona nella quale l’incarico debba essere espletato “non è elemento determinante per escludere il contratto di agenzia”. Peraltro, lo stesso concetto di “zona determinata” non implica necessariamente una concezione classica del luogo geograficamente circoscritto, potendosi accogliere piuttosto una nozione estensiva, comprensiva anche alla porzione di mercato che, nel caso dell’influencer, è determinata dalla comunità di followers che lo seguono.
Per quanto attiene, più propriamente, al contenuto dell’attività dell’agente di commercio, la stessa Corte ha precisato che la prestazione consiste in “atti di contenuto vario e non predeterminato, che tendono tutti alla promozione e alla conclusione dei contratti” come, ad esempio, la propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al proponente per l’accettazione. L’attività, quindi, non richiede necessariamente la ricerca della clientela, purché sussista “nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione”.
Su questo filone, la Sezione Quarta del Tribunale di Roma osserva come l’introduzione di nuovi mezzi e tecniche di vendita abbia rivoluzionato il modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti o i servizi. In questo quadro, il web ed i social network si configurano come un “ulteriore strumento per fare promozione attraverso gli influencer”; una promozione che non avviene, quindi, in maniera “tradizionale” ma con le nuove tecnologie.
Il ragionamento si arricchisce di ulteriori considerazioni di taglio giuridico: il contratto dell’influencer in questione, a tempo indeterminato, fa esplicito riferimento alla promozione, in piena indipendenza e autonomia, dei prodotti per conto della ditta sulle pagine social e siti web di proprietà dello stesso, indicando un codice personalizzato. Per tutti gli ordini procurati e andati a buon fine, l’influencer ha diritto a percepire un compenso nella misura del 10%.
Tali elementi di stabilità e continuità sono sufficienti, a parere del Tribunale, a ricondurre il caso di specie al contratto di agenzia di cui all’art. 1742 c.c, poiché, più nello specifico:
- lo scopo del contratto è vendere i prodotti promossi direttamente ai followers di quell’influencer per mezzo del codice sconto personalizzato, raggiungibile soltanto dalle sue pagine social;
- emerge la presenza di una zona determinata, costituita dai followers;
- è riscontrabile un vincolo di stabilità, provato dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ricevute dagli influencer e dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari procurati;
- la durata del contratto è a tempo indeterminato, il che suggerisce la volontà di instaurare un rapporto stabile e predeterminato.
Per tali motivi, condanna la società ricorrente al pagamento complessivo di 90.590,69 euro più le spese di lite pari a 4.831 euro.
La strada per l’effettiva configurazione dell’obbligo di iscrizione all’Enasarco gravante in capo agli influencer – con i relativi doveri di versamento al Fondo Previdenza e FIRR – potrebbe essere ancora lunga, considerando che la ditta in questione potrebbe interporre appello per la riforma della sentenza e, in extrema ratio, sollevare ricorso in Corte di cassazione; ma una prima pietra è stata posta.
Dott.ssa Federica Gregori
Area Ricerca e Sviluppo ATSC
© Riproduzione riservata
Il Tribunale di Roma, IV Sezione Lavoro, con una recentissima sentenza, ha creato un importante precedente sull’assimilazione della promozione e vendita svolta dagli influencer all’attività dell’agente di commercio che, pur non dotato di efficacia vincolante nel nostro ordinamento giuridico, difficilmente potrà essere ignorato.
Nel caso di specie, un’impresa commerciale che svolge attività di vendita online aveva affidato, tramite contratto, l’incarico di pubblicizzare i propri prodotti a soggetti differenti, tra cui un influencer; un ispettore di vigilanza Enasarco ha ritenuto che tale circostanza dimostrasse “la sussistenza di rapporti contrattuali riconducibili alla previsione di cui all’art. 1742 c.c.”, dichiarando come dovuto il pagamento dell’importo complessivo di euro 70.264,95 di cui 53.991.23 per contributi Fondo Previdenza e 6.624, 19 per FIRR, 7.899,53 per sanzioni ex art. 34 del Regolamento delle attività istituzionali ed 1.750 euro per sanzioni ex art. 40 dello stesso regolamento per omessa iscrizione o comunicazione cessazione.
Il Giudice, nel paragrafo “ragioni di fatto e di diritto”, fissa alcuni punti importanti, richiamando le precedenti pronunce della Corte di cassazione sui caratteri distintivi del contratto di agenzia, cioè continuità e stabilità nella promozione della conclusione dei contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale.
In riferimento a questo ultimo aspetto, la Cassazione ha anche precisato che il diritto di esclusiva “integra un elemento naturale, non essenziale, del contratto di agenzia” – che può essere, quindi, derogato dalle parti – e che l’assenza di assegnazione di una specifica zona nella quale l’incarico debba essere espletato “non è elemento determinante per escludere il contratto di agenzia”. Peraltro, lo stesso concetto di “zona determinata” non implica necessariamente una concezione classica del luogo geograficamente circoscritto, potendosi accogliere piuttosto una nozione estensiva, comprensiva anche alla porzione di mercato che, nel caso dell’influencer, è determinata dalla comunità di followers che lo seguono.
Per quanto attiene, più propriamente, al contenuto dell’attività dell’agente di commercio, la stessa Corte ha precisato che la prestazione consiste in “atti di contenuto vario e non predeterminato, che tendono tutti alla promozione e alla conclusione dei contratti” come, ad esempio, la propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al proponente per l’accettazione. L’attività, quindi, non richiede necessariamente la ricerca della clientela, purché sussista “nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione”.
Su questo filone, la Sezione Quarta del Tribunale di Roma osserva come l’introduzione di nuovi mezzi e tecniche di vendita abbia rivoluzionato il modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti o i servizi. In questo quadro, il web ed i social network si configurano come un “ulteriore strumento per fare promozione attraverso gli influencer”; una promozione che non avviene, quindi, in maniera “tradizionale” ma con le nuove tecnologie.
Il ragionamento si arricchisce di ulteriori considerazioni di taglio giuridico: il contratto dell’influencer in questione, a tempo indeterminato, fa esplicito riferimento alla promozione, in piena indipendenza e autonomia, dei prodotti per conto della ditta sulle pagine social e siti web di proprietà dello stesso, indicando un codice personalizzato. Per tutti gli ordini procurati e andati a buon fine, l’influencer ha diritto a percepire un compenso nella misura del 10%.
Tali elementi di stabilità e continuità sono sufficienti, a parere del Tribunale, a ricondurre il caso di specie al contratto di agenzia di cui all’art. 1742 c.c, poiché, più nello specifico:
- lo scopo del contratto è vendere i prodotti promossi direttamente ai followers di quell’influencer per mezzo del codice sconto personalizzato, raggiungibile soltanto dalle sue pagine social;
- emerge la presenza di una zona determinata, costituita dai followers;
- è riscontrabile un vincolo di stabilità, provato dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ricevute dagli influencer e dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari procurati;
- la durata del contratto è a tempo indeterminato, il che suggerisce la volontà di instaurare un rapporto stabile e predeterminato.
Per tali motivi, condanna la società ricorrente al pagamento complessivo di 90.590,69 euro più le spese di lite pari a 4.831 euro.
La strada per l’effettiva configurazione dell’obbligo di iscrizione all’Enasarco gravante in capo agli influencer – con i relativi doveri di versamento al Fondo Previdenza e FIRR – potrebbe essere ancora lunga, considerando che la ditta in questione potrebbe interporre appello per la riforma della sentenza e, in extrema ratio, sollevare ricorso in Corte di cassazione; ma una prima pietra è stata posta.
Dott.ssa Federica Gregori
Area Ricerca e Sviluppo ATSC
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