Care colleghe e cari colleghi,
nella nostra attività quotidiana a sostegno degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari, ci troviamo a volte nella situazione di non poter tutelare a pieno i nostri associati per la loro tardiva presentazione dell’istanza di pagamento dei crediti maturati a titolo di indennità di fine rapporto, spettanti a seguito della risoluzione del contratto di agenzia, al ricorrere di determinate condizioni.
L’agente, infatti, può richiedere tali somme, avendone i requisiti, entro un certo periodo di tempo, trascorso il quale la possibilità di vantare i crediti maturati viene meno. In proposito, l’attenzione va posta sui termini di decadenza e prescrizione. La differenza può apparire sottile ma è, in realtà, sostanziale.
La decadenza consiste, in generale, nella perdita della possibilità di far valere un diritto che non sia stato esercitato entro un termine fissato dalla legge.
Nel caso di specie, il quinto comma dell’articolo 1751 c.c. prevede che questo termine sia pari a un anno dallo scioglimento del rapporto. Per evitare la decadenza dal diritto alle indennità, quindi, l’agente deve comunicare al preponente, entro tale periodo, l’intenzione di far valere i propri diritti.
Lo stesso termine si applicherebbe alle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi, anche se non espressamente previsto nel relativo articolato.
La prescrizione, invece, è il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale una persona deve far valere un proprio diritto. Nel nostro caso, a seconda della natura episodica o periodica delle indennità e dell’applicabilità delle diverse disposizioni, può variare da 5 a 10 anni.
È, quindi, importante valutare caso per caso per verificare l’applicabilità dell’una e/o dell’altra fattispecie, in modo da non rischiare di perdere le proprie spettanze che, nella maggior parte dei casi, corrispondono ad un importo elevato.
ATSC è a vostra disposizione per offrirvi consulenza e assistenza su questo aspetto ma anche per:
- calcolare l’ammontare delle indennità;
- gestione del fine rapporto con le ditte mandanti;
- eventualmente agire per il recupero delle somme dovute a titolo di provvigioni e/o indennità;
- conciliazioni in sede sindacale in presenza e in modalità telematica;
- perizie tecniche di parte per ricorsi giudiziali e stragiudiziali.
Iscrivetevi qui e sarete ricontattati.
Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
14/10/2025
Care colleghe e cari colleghi,
nella nostra attività quotidiana a sostegno degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari, ci troviamo a volte nella situazione di non poter tutelare a pieno i nostri associati per la loro tardiva presentazione dell’istanza di pagamento dei crediti maturati a titolo di indennità di fine rapporto, spettanti a seguito della risoluzione del contratto di agenzia, al ricorrere di determinate condizioni.
L’agente, infatti, può richiedere tali somme, avendone i requisiti, entro un certo periodo di tempo, trascorso il quale la possibilità di vantare i crediti maturati viene meno. In proposito, l’attenzione va posta sui termini di decadenza e prescrizione. La differenza può apparire sottile ma è, in realtà, sostanziale.
La decadenza consiste, in generale, nella perdita della possibilità di far valere un diritto che non sia stato esercitato entro un termine fissato dalla legge.
Nel caso di specie, il quinto comma dell’articolo 1751 c.c. prevede che questo termine sia pari a un anno dallo scioglimento del rapporto. Per evitare la decadenza dal diritto alle indennità, quindi, l’agente deve comunicare al preponente, entro tale periodo, l’intenzione di far valere i propri diritti.
Lo stesso termine si applicherebbe alle indennità previste dagli Accordi Economici Collettivi, anche se non espressamente previsto nel relativo articolato.
La prescrizione, invece, è il periodo di tempo indicato dalla legge entro il quale una persona deve far valere un proprio diritto. Nel nostro caso, a seconda della natura episodica o periodica delle indennità e dell’applicabilità delle diverse disposizioni, può variare da 5 a 10 anni.
È, quindi, importante valutare caso per caso per verificare l’applicabilità dell’una e/o dell’altra fattispecie, in modo da non rischiare di perdere le proprie spettanze che, nella maggior parte dei casi, corrispondono ad un importo elevato.
ATSC è a vostra disposizione per offrirvi consulenza e assistenza su questo aspetto ma anche per:
- calcolare l’ammontare delle indennità;
- gestione del fine rapporto con le ditte mandanti;
- eventualmente agire per il recupero delle somme dovute a titolo di provvigioni e/o indennità;
- conciliazioni in sede sindacale in presenza e in modalità telematica;
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Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
14/10/2025

