Come è noto, l’agente di commercio è colui il quale assume nei confronti del preponente l’obbligo di promuovere stabilmente la conclusione di contratti in una zona determinata.
Nella prassi commerciale si è affermata, anche l’attività del procacciatore d’affari, figura professionale atipica, e come tale non disciplinata dalla legge o dagli Accordi Economici Collettivi.
Di fatto, il procacciatore promuove la conclusione di contratti, tanto quanto possa fare un qualsiasi agente, rendendo l’attività di questi soggetti del tutto analoga.
In realtà ciò che differenzia le due figure è la mancanza di stabilità,e quindi attività caratterizzata della occasionalità del lavoro svolto da parte del procacciatore.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il procacciatore raccoglie gli ordini dei clienti e li trasmette alla mandante “senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale”, mentre l’agente di commercio è stabile ed in via continuativa promuove e procura ordini alla mandante.
Infatti alla figura del procacciatore non sono applicabili le norme in materia di agenzia, che al contrario presuppongono appunto il carattere di stabilità del rapporto.
Quindi Il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendo le commissioni.
Il procacciatore è quindi libero di procurare gli affari, esaurendo di volta in volta tale sua occasionale attività; inoltre, il relativo contratto non richiede alcuna forma scritta.
Stante la sua caratteristica, può dirsi come il procacciatore deve limitarsi a segnalare al committente i potenziali acquirenti/potenziali affari, ma lo stesso procacciatore non deve necessariamente partecipare alla conclusione del contratto.
Manca al procacciatore qualsivoglia vincolo con la casa mandante, rispetto al contratto di agenzia, visto che si esclude qualsiasi legame di esclusiva, così come l’applicazione delle regole previste dal Codice Civile e dagli A.E.C., anche in riferimento alla cessazione del rapporto, all’obbligo del preavviso (ovvero alla indennità sostitutiva, il diritto ad indennità, la definizione della zona operativa ecc.
E’ però importante considerare che le parti possono pattuire, anche nel contratto di procacciamento di affari, clausole tipiche del contratto di agenzia, adottando la medesima forma scritta, sebbene non richiesta come obbligatoria dalla legge. Assumendo anche obblighi reciproci, perfettamente leciti e vincolanti.
Si è comunque ritenuto che il contratto di procacciamento d’affari, in quanto contratto atipico, ovvero non direttamente regolato dalla legge, stante la sua “vicinanza” al contratto di agenzia, può procedersi, ai fini della disciplina di detto rapporto, a fare ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia.
ATSC
Agenti Teramo Senza Confini
Avv.fiduciario
Marco Gasparroni
Avvocato in Teramo
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Come è noto, l’agente di commercio è colui il quale assume nei confronti del preponente l’obbligo di promuovere stabilmente la conclusione di contratti in una zona determinata.
Nella prassi commerciale si è affermata, anche l’attività del procacciatore d’affari, figura professionale atipica, e come tale non disciplinata dalla legge o dagli Accordi Economici Collettivi.
Di fatto, il procacciatore promuove la conclusione di contratti, tanto quanto possa fare un qualsiasi agente, rendendo l’attività di questi soggetti del tutto analoga.
In realtà ciò che differenzia le due figure è la mancanza di stabilità,e quindi attività caratterizzata della occasionalità del lavoro svolto da parte del procacciatore.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il procacciatore raccoglie gli ordini dei clienti e li trasmette alla mandante “senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale”, mentre l’agente di commercio è stabile ed in via continuativa promuove e procura ordini alla mandante.
Infatti alla figura del procacciatore non sono applicabili le norme in materia di agenzia, che al contrario presuppongono appunto il carattere di stabilità del rapporto.
Quindi Il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendo le commissioni.
Il procacciatore è quindi libero di procurare gli affari, esaurendo di volta in volta tale sua occasionale attività; inoltre, il relativo contratto non richiede alcuna forma scritta.
Stante la sua caratteristica, può dirsi come il procacciatore deve limitarsi a segnalare al committente i potenziali acquirenti/potenziali affari, ma lo stesso procacciatore non deve necessariamente partecipare alla conclusione del contratto.
Manca al procacciatore qualsivoglia vincolo con la casa mandante, rispetto al contratto di agenzia, visto che si esclude qualsiasi legame di esclusiva, così come l’applicazione delle regole previste dal Codice Civile e dagli A.E.C., anche in riferimento alla cessazione del rapporto, all’obbligo del preavviso (ovvero alla indennità sostitutiva, il diritto ad indennità, la definizione della zona operativa ecc.
E’ però importante considerare che le parti possono pattuire, anche nel contratto di procacciamento di affari, clausole tipiche del contratto di agenzia, adottando la medesima forma scritta, sebbene non richiesta come obbligatoria dalla legge. Assumendo anche obblighi reciproci, perfettamente leciti e vincolanti.
Si è comunque ritenuto che il contratto di procacciamento d’affari, in quanto contratto atipico, ovvero non direttamente regolato dalla legge, stante la sua “vicinanza” al contratto di agenzia, può procedersi, ai fini della disciplina di detto rapporto, a fare ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia.
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