Care colleghe e cari colleghi,
esiste una particolare fattispecie che sempre più riscontriamo nella nostra attività quotidiana di assistenza e consulenza: l’immedesimazione organica, che si verifica quando l’agente di commercio è amministratore unico della società di capitali e conferisce a se stesso il mandato di agenzia per la medesima società.
Si tratta di due attività incompatibili tra loro, poiché viene a mancare il presupposto giuridico della bilateralità del rapporto, con due distinti centri di interesse contrapposti che costituiscono la base del rapporto di lavoro.
La legge non configura un’incompatibilità vera e propria, ma riconduce l’immedesimazione organica alla casistica del conflitto di interessi, disciplinato dall’art. 2475 ter c.c. e inteso come contrasto tra l’interesse della società ed un altro interesse personale, che con esso confligge o potrebbe confliggere.
Le conseguenze potrebbero essere differenti e diverso impatto:
- annullamento del contratto di agenzia concluso dall’amministratore che ha la rappresentanza della società;
- possibilità da parte della Camera di Commercio di inibire lo svolgimento dell’attività di agenzia;
- perdita dei contributi previdenziali Enasarco versati.
ATSC è a disposizione per verificare con voi la vostra posizione e darvi una consulenza personalizzata in modo da non farvi ritrovare con spiacevoli sorprese. Iscrivetevi qui e sarete ricontattati/e.
…con ATSC non si è mai soli!!
Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
15/04/2025
Care colleghe e cari colleghi,
esiste una particolare fattispecie che sempre più riscontriamo nella nostra attività quotidiana di assistenza e consulenza: l’immedesimazione organica, che si verifica quando l’agente di commercio è amministratore unico della società di capitali e conferisce a se stesso il mandato di agenzia per la medesima società.
Si tratta di due attività incompatibili tra loro, poiché viene a mancare il presupposto giuridico della bilateralità del rapporto, con due distinti centri di interesse contrapposti che costituiscono la base del rapporto di lavoro.
La legge non configura un’incompatibilità vera e propria, ma riconduce l’immedesimazione organica alla casistica del conflitto di interessi, disciplinato dall’art. 2475 ter c.c. e inteso come contrasto tra l’interesse della società ed un altro interesse personale, che con esso confligge o potrebbe confliggere.
Le conseguenze potrebbero essere differenti e diverso impatto:
- annullamento del contratto di agenzia concluso dall’amministratore che ha la rappresentanza della società;
- possibilità da parte della Camera di Commercio di inibire lo svolgimento dell’attività di agenzia;
- perdita dei contributi previdenziali Enasarco versati.
ATSC è a disposizione per verificare con voi la vostra posizione e darvi una consulenza personalizzata in modo da non farvi ritrovare con spiacevoli sorprese. Iscrivetevi qui e sarete ricontattati/e.
…con ATSC non si è mai soli!!
Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
15/04/2025