Care colleghe e cari colleghi,

esiste una particolare fattispecie che sempre più riscontriamo nella nostra attività quotidiana di assistenza e consulenza: l’immedesimazione organica, che si verifica quando l’agente di commercio è amministratore unico della società di capitali e conferisce a se stesso il mandato di agenzia per la medesima società.

Si tratta di due attività incompatibili tra loro, poiché viene a mancare il presupposto giuridico della bilateralità del rapporto, con due distinti centri di interesse contrapposti che costituiscono la base del rapporto di lavoro.

La legge non configura un’incompatibilità vera e propria, ma riconduce l’immedesimazione organica alla casistica del conflitto di interessi, disciplinato dall’art. 2475 ter c.c. e inteso come contrasto tra l’interesse della società ed un altro interesse personale, che con esso confligge o potrebbe confliggere.

Le conseguenze potrebbero essere differenti e diverso impatto:

  • annullamento del contratto di agenzia concluso dall’amministratore che ha la rappresentanza della società;
  • possibilità da parte della Camera di Commercio di inibire lo svolgimento dell’attività di agenzia;
  • perdita dei contributi previdenziali Enasarco versati.

ATSC è a disposizione per verificare con voi la vostra posizione e darvi una consulenza personalizzata in modo da non farvi ritrovare con spiacevoli sorprese. Iscrivetevi qui e sarete ricontattati/e.

…con ATSC non si è mai soli!!

Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC

15/04/2025

Condividi questo articolo sulla tua piattaforma preferita!

Articoli recenti

Care colleghe e cari colleghi,

esiste una particolare fattispecie che sempre più riscontriamo nella nostra attività quotidiana di assistenza e consulenza: l’immedesimazione organica, che si verifica quando l’agente di commercio è amministratore unico della società di capitali e conferisce a se stesso il mandato di agenzia per la medesima società.

Si tratta di due attività incompatibili tra loro, poiché viene a mancare il presupposto giuridico della bilateralità del rapporto, con due distinti centri di interesse contrapposti che costituiscono la base del rapporto di lavoro.

La legge non configura un’incompatibilità vera e propria, ma riconduce l’immedesimazione organica alla casistica del conflitto di interessi, disciplinato dall’art. 2475 ter c.c. e inteso come contrasto tra l’interesse della società ed un altro interesse personale, che con esso confligge o potrebbe confliggere.

Le conseguenze potrebbero essere differenti e diverso impatto:

  • annullamento del contratto di agenzia concluso dall’amministratore che ha la rappresentanza della società;
  • possibilità da parte della Camera di Commercio di inibire lo svolgimento dell’attività di agenzia;
  • perdita dei contributi previdenziali Enasarco versati.

ATSC è a disposizione per verificare con voi la vostra posizione e darvi una consulenza personalizzata in modo da non farvi ritrovare con spiacevoli sorprese. Iscrivetevi qui e sarete ricontattati/e.

…con ATSC non si è mai soli!!

Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC

15/04/2025

Condividi questo articolo sulla tua piattaforma preferita!

Articoli recenti