Gent.mi Colleghi
La ATSC e UILTuCS Agenti Senza Confini, hanno cercato in questi mesi di sensibilizzare l’attività parlamentare in merito all’innalzamento delle somme deducibili per l’acquisto di autoveicoli da parte degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari.
Grazie a tale attività è stato attualmente presentato un emendamento a modifica dell’art. 8 del Disegno di Legge del Bilancio 2017. Tale emendamento prevede l’innalzamento della deducibilità per l’acquisto degli autoveicoli dall’attuale tetto di €. 25.822,84 a €. 35.000,00.
Grazie al grande impegno e alla dedizione della ATSC e della UILTuCS, si è inserita questa misura a tutela degli interessi di tutta la categoria.
A riguardo riportiamo in calce il testo emendato dell’art. 8 del DDL di Bilancio 2017, che, in origine, prevedeva la deducibilità per la sola ipotesi del noleggio a lungo termine e lasciava invariata la situazione per quanto riguarda l’acquisto degli autoveicoli.
Ci sembra un buon inizio e vi terremo aggiornati sull’iter legislativo dell’emendamento.
… CON ATSC NON SI E’ MAI SOLI.
Abbiate gioia!
ATSC
Il Presidente
Dott. Franco Damiani
Art. 8.
(Deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine).
1. All’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».
ART. 8.
Sostituire il comma 1 con i seguenti
All’articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: «La piena deducibilità è ammessa per l’acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1o gennaio 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00 di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell’Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell’esercizio della medesima impresa»;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio»;
1-bis. All’articolo 19-bis. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La piena detrazione dell’imposta è ammessa per l’acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1o gennaio 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00, di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell’Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell’esercizio della medesima impresa».
Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per il 2017, 220 milioni di euro per il 2018, 200 milioni di euro per il 2019 e il 2020 e 230 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 25.822,84 con le seguenti: 35.000.
Conseguentemente, all’articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 296 milioni.
Gent.mi Colleghi
La ATSC e UILTuCS Agenti Senza Confini, hanno cercato in questi mesi di sensibilizzare l’attività parlamentare in merito all’innalzamento delle somme deducibili per l’acquisto di autoveicoli da parte degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari.
Grazie a tale attività è stato attualmente presentato un emendamento a modifica dell’art. 8 del Disegno di Legge del Bilancio 2017. Tale emendamento prevede l’innalzamento della deducibilità per l’acquisto degli autoveicoli dall’attuale tetto di €. 25.822,84 a €. 35.000,00.
Grazie al grande impegno e alla dedizione della ATSC e della UILTuCS, si è inserita questa misura a tutela degli interessi di tutta la categoria.
A riguardo riportiamo in calce il testo emendato dell’art. 8 del DDL di Bilancio 2017, che, in origine, prevedeva la deducibilità per la sola ipotesi del noleggio a lungo termine e lasciava invariata la situazione per quanto riguarda l’acquisto degli autoveicoli.
Ci sembra un buon inizio e vi terremo aggiornati sull’iter legislativo dell’emendamento.
… CON ATSC NON SI E’ MAI SOLI.
Abbiate gioia!
ATSC
Il Presidente
Dott. Franco Damiani
Art. 8.
(Deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine).
1. All’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».
ART. 8.
Sostituire il comma 1 con i seguenti
All’articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: «La piena deducibilità è ammessa per l’acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1o gennaio 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00 di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell’Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell’esercizio della medesima impresa»;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio»;
1-bis. All’articolo 19-bis. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La piena detrazione dell’imposta è ammessa per l’acquisto in ciascun anno, a decorrere dal 1o gennaio 2017, da parte di attività alberghiere incluse nel codice ATECO 55.10.00, di un automezzo con capienza minima pari a sei persone e massima pari a nove persone compreso il conducente, che si intende utilizzato, salvo prova contraria da parte dell’Amministrazione finanziaria, esclusivamente nell’esercizio della medesima impresa».
Conseguentemente, all’articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: 250 milioni di euro per il 2017, 220 milioni di euro per il 2018, 200 milioni di euro per il 2019 e il 2020 e 230 milioni di euro a decorrere dal 2021.
Al comma 1, sostituire le parole: euro 25.822,84 con le seguenti: 35.000.
Conseguentemente, all’articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 296 milioni.