Cari amici,

l’Agenzia delle Entrate in questo periodo ha emanato diverse circolari per chiarire i dubbi interpretativi sul contributo a fondo perduto ex art. 25 del decreto Rilancio.

Il contributo può essere richiesto dagli agenti di commercio operanti sia in ditte individuali che in società (di persone e di capitali) mentre sono esclusi gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Per presentare la domanda non ci sarà alcun click day: il periodo di tempo utile è fissato, infatti, dal 15 giugno al 13 agosto, tramite le credenziali del Fisco online o tramite le credenziali SPID.

Per aver diritto al contributo a fondo perduto bisogna aver subito una diminuzione di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 superiore al 33%. Per la verifica del calo di fatturato deve essere preso in considerazione l’imponibile di tutte le fatture emesse dal primo aprile al 30 aprile 2020 e confrontarle con le fatture emesse dal primo al 30 aprile 2019. Per imponibile si intende tutti i servizi, quindi provvigioni, premi, rimborsi spese, ecc. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito – con circolare n. 15/E – che la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate, è la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ).

i ha diritto al contributo senza vincoli di riduzione del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L’importo del contributo varia applicando una diversa percentuale, che va dal 10 al 20 percento, alla differenza di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019, ma comunque spetta un minimo di euro 1000 per le ditte individuali ed euro 2000 per le società.

Riteniamo che questo decreto non solo abbia creato fin dall’inizio, per quanto riguarda la nostra categoria, degli equivoci di applicabilità ma specialmente nelle modalità di calcolo non sia adeguato alla nostra categoria perché malgrado abbiamo avuto un calo di fatturato provigionale di competenza nel mese di aprile in molti non rientrano nel bonus perché le provvigioni fatturate e liquidate riguardano periodi precedenti all’emergenza sanitaria.

N.B. Ci preme ricordarvi che, al fine di evitare spiacevoli e gravose sanzioni anche di carattere penale, prima di presentare l’istanza è necessario verificare se ricorrono tutti i presupposti.

La nostra associazione, unitamente ad altre parti sociali, sta portando all’attenzione dell’agenzia delle entrate questa criticità e ci auguriamo di avere un riscontro positivo.

Oltre ad informarvi tempestivamente sulle novità in merito, siamo a disposizione per maggiori informazioni.

 

Ufficio stampa ATSC

 

 

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Il contributo può essere richiesto dagli agenti di commercio operanti sia in ditte individuali che in società (di persone e di capitali) mentre sono esclusi gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Per presentare la domanda non ci sarà alcun click day: il periodo di tempo utile è fissato, infatti, dal 15 giugno al 13 agosto, tramite le credenziali del Fisco online o tramite le credenziali SPID.

Per aver diritto al contributo a fondo perduto bisogna aver subito una diminuzione di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 superiore al 33%. Per la verifica del calo di fatturato deve essere preso in considerazione l’imponibile di tutte le fatture emesse dal primo aprile al 30 aprile 2020 e confrontarle con le fatture emesse dal primo al 30 aprile 2019. Per imponibile si intende tutti i servizi, quindi provvigioni, premi, rimborsi spese, ecc. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito – con circolare n. 15/E – che la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate, è la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ).

i ha diritto al contributo senza vincoli di riduzione del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L’importo del contributo varia applicando una diversa percentuale, che va dal 10 al 20 percento, alla differenza di fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019, ma comunque spetta un minimo di euro 1000 per le ditte individuali ed euro 2000 per le società.

Riteniamo che questo decreto non solo abbia creato fin dall’inizio, per quanto riguarda la nostra categoria, degli equivoci di applicabilità ma specialmente nelle modalità di calcolo non sia adeguato alla nostra categoria perché malgrado abbiamo avuto un calo di fatturato provigionale di competenza nel mese di aprile in molti non rientrano nel bonus perché le provvigioni fatturate e liquidate riguardano periodi precedenti all’emergenza sanitaria.

N.B. Ci preme ricordarvi che, al fine di evitare spiacevoli e gravose sanzioni anche di carattere penale, prima di presentare l’istanza è necessario verificare se ricorrono tutti i presupposti.

La nostra associazione, unitamente ad altre parti sociali, sta portando all’attenzione dell’agenzia delle entrate questa criticità e ci auguriamo di avere un riscontro positivo.

Oltre ad informarvi tempestivamente sulle novità in merito, siamo a disposizione per maggiori informazioni.

 

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