Carissimo/a collega,

nella serata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. decreto Riaperture, che ha introdotto una serie di nuove disposizioni. Le riepilogo di seguito perché ritengo possano essere utili per la ripresa della nostra attività:

  1. Dal 26 aprile saranno consentiti gli spostamenti in entrata ed in uscita dalle regioni e province autonome situate in zona bianca e gialla. Gli spostamenti, invece, tra territori in zona arancione e rossa sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per motivi di salute o per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui parleremo più avanti;
  2. Sempre dal 26 aprile, in zona gialla, potranno riprendere le attività di servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, fino alle ore 22:00. Resta, invece, consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  3. Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti;
  4. Dal 15 giugno, invece, sarà consentito in zona gialla lo svolgimento in presenza delle fiere, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti;
  5. Dal 1° luglio sono consentiti, sempre solo in zona gialla, i convegni ed i congressi;

Vengono, infine, introdotte le CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19, ossia certificati comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus.

Con successivo decreto del Ministro della Salute saranno determinate più nello specifico criteri e modalità di rilascio tramite l’implementazione della Piattaforma nazionale digital green certificate. Nel frattempo, tali certificazioni possono essere rilasciate su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale:

  • Per la VACCINAZIONE: dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione   sanitaria   che   effettua la vaccinazione e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste;
  • Per la GUARIGIONE a seguito del ricovero: dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19;
  • Per la GUARIGIONE SENZA RICOVERO: dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;
  • A SEGUITO DI TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RAPIDO:

    dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. Ha validità di 48 ore dall’esecuzione del test.

Nei primi 3 casi, invece, le certificazioni hanno validità di sei mesi e sono rese disponibili contestualmente al rilascio nel fascicolo elettronico dell’interessato.

La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo   al   SARS-CoV-2.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Le certificazioni verdi, infine, riportano esclusivamente i dati indicati nell’allegato 1.

CLICCA QUI PER SCARICARE L’ALLEGATO 

Coloro che abbiano gia’ completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

Siamo a disposizione per qualsiasi informazione.

…con ATSC non si è mai soli!!!
Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC

 

 

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  1. Dal 26 aprile saranno consentiti gli spostamenti in entrata ed in uscita dalle regioni e province autonome situate in zona bianca e gialla. Gli spostamenti, invece, tra territori in zona arancione e rossa sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessità, per motivi di salute o per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui parleremo più avanti;
  2. Sempre dal 26 aprile, in zona gialla, potranno riprendere le attività di servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, fino alle ore 22:00. Resta, invece, consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  3. Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti;
  4. Dal 15 giugno, invece, sarà consentito in zona gialla lo svolgimento in presenza delle fiere, sempre nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti;
  5. Dal 1° luglio sono consentiti, sempre solo in zona gialla, i convegni ed i congressi;

Vengono, infine, introdotte le CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19, ossia certificati comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 oppure l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus.

Con successivo decreto del Ministro della Salute saranno determinate più nello specifico criteri e modalità di rilascio tramite l’implementazione della Piattaforma nazionale digital green certificate. Nel frattempo, tali certificazioni possono essere rilasciate su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale:

  • Per la VACCINAZIONE: dalla struttura sanitaria o dall’esercente la professione   sanitaria   che   effettua la vaccinazione e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste;
  • Per la GUARIGIONE a seguito del ricovero: dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19;
  • Per la GUARIGIONE SENZA RICOVERO: dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta;
  • A SEGUITO DI TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RAPIDO:

    dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. Ha validità di 48 ore dall’esecuzione del test.

Nei primi 3 casi, invece, le certificazioni hanno validità di sei mesi e sono rese disponibili contestualmente al rilascio nel fascicolo elettronico dell’interessato.

La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo   al   SARS-CoV-2.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Le certificazioni verdi, infine, riportano esclusivamente i dati indicati nell’allegato 1.

CLICCA QUI PER SCARICARE L’ALLEGATO 

Coloro che abbiano gia’ completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

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Dott. Franco Damiani
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