L’ avvocato Marco Gasparroni del Foro di Teramo, nostro fiduciario, ci segnala la decisione del 02/09/2016 con cui la Corte di Cassazione ribadisce il proprio orientamento indicando anche la spettanza del minimo garantito, in presenza di un recesso ex art. 2119 c.c. .
Dalla decisione emergono i seguenti principi:
· Nei rapporti di agenzia, stante il vincolo fiduciario, ai fini di legittimità del recesso dell’agente, ai cui si applica l’art. 2119 cc, è sufficiente la sussistenza di un fatto di minore consistenza ed importanza, rispetto al lavoro subordinato, e la Corte ha ritenuto giustificato il recesso dell’agente davanti all’impossibilità o difficoltà di conferire con la mandante, e ove la stessa preponente ponga in essere un comportamento volto ad arrecare disagio nello svolgimento dell’attività di agente, attraverso la richiesta di attività particolarmente gravose.
· Inoltre, ove il contratto di agenzia preveda un minimo provvigionale garantito, in presenza di un recesso per giusta causa, per fatto imputabile all’azienda, va riconosciuto il diritto dell’agente a percepire l’importo minimo garantito, che, secondo la decisione della Suprema Corte, va anche ad aggiungersi e sommarsi alla indennità di mancato preavviso.

…con ATSC non si è mai soli !!!
L’ avvocato Marco Gasparroni del Foro di Teramo, nostro fiduciario, ci segnala la decisione del 02/09/2016 con cui la Corte di Cassazione ribadisce il proprio orientamento indicando anche la spettanza del minimo garantito, in presenza di un recesso ex art. 2119 c.c. .
Dalla decisione emergono i seguenti principi:
· Nei rapporti di agenzia, stante il vincolo fiduciario, ai fini di legittimità del recesso dell’agente, ai cui si applica l’art. 2119 cc, è sufficiente la sussistenza di un fatto di minore consistenza ed importanza, rispetto al lavoro subordinato, e la Corte ha ritenuto giustificato il recesso dell’agente davanti all’impossibilità o difficoltà di conferire con la mandante, e ove la stessa preponente ponga in essere un comportamento volto ad arrecare disagio nello svolgimento dell’attività di agente, attraverso la richiesta di attività particolarmente gravose.
· Inoltre, ove il contratto di agenzia preveda un minimo provvigionale garantito, in presenza di un recesso per giusta causa, per fatto imputabile all’azienda, va riconosciuto il diritto dell’agente a percepire l’importo minimo garantito, che, secondo la decisione della Suprema Corte, va anche ad aggiungersi e sommarsi alla indennità di mancato preavviso.

…con ATSC non si è mai soli !!!

