USARCI DICE STOP IRAP

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso Roma il 6 dicembre 2011
Depositato in cancelleria 21 marzo 2012

Con questa decisione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Tributaria rigetta il ricorso della Agenzia delle Entrate con sentenza n° 4490/12.

In questa sentenza la Corte ha affermato che è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di leggittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) Sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità ed intreresse;

b) Impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui;
costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta.

Alla luce delle ulteriori e sempre più incalzanti sentenze della Corte Suprema Di Cassazione in merito all’IRAP esortiamo tutti gli Agenti di Commercio che non dispongono di autonoma organizzazione di fare Istanza di Rimborso IRAP all’agenzia delle Entrate dell’ufficio di competenza territoriale.

Il CAAF Usarci offre il servizio per il ricorso a tutti i suoi associati.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al CAAF della nostra sede Usarci Regionale info: 085.8025310.
ufficio stampa Usarci Teramo

Sentenza Corte Suprema di Casszione 4490/12 “</a

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La corte rigetta il ricorso.
Così deciso Roma il 6 dicembre 2011
Depositato in cancelleria 21 marzo 2012

Con questa decisione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Tributaria rigetta il ricorso della Agenzia delle Entrate con sentenza n° 4490/12.

In questa sentenza la Corte ha affermato che è escluso dall’applicazione dell’imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di leggittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) Sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzate riferibili ad altrui responsabilità ed intreresse;

b) Impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui;
costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta.

Alla luce delle ulteriori e sempre più incalzanti sentenze della Corte Suprema Di Cassazione in merito all’IRAP esortiamo tutti gli Agenti di Commercio che non dispongono di autonoma organizzazione di fare Istanza di Rimborso IRAP all’agenzia delle Entrate dell’ufficio di competenza territoriale.

Il CAAF Usarci offre il servizio per il ricorso a tutti i suoi associati.

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al CAAF della nostra sede Usarci Regionale info: 085.8025310.
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