Rimborso irap agente di commercio
D I S P O S I T I V O
La Commissione Regionale così provvede – atteso l’avvenuto riconoscimento
del diritto al rimborso a favore della parte ricorrente, dichiara cessata la
materia del contendere;
condanna la parte appellata a rifondere le spese di entrambi i gradi di
giudizio, liquidate in €. 1.000,00 per ciascun grado, di cui €. 300,00 per diritti
ed il resto per onorario, oltre iva ed accessori di legge.
Sentenza n. 87/15/12 della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto, Sez. Staccata di Verona,
depositata il 11/6/2012
Con questa sentenza della CTR del Veneto le richieste formulate dal contribuente, quantomeno nel secondo grado di giudizio, hanno trovato positivo accoglimento, in quanto i giudici del riesame hanno censurato la decisione della CTP di Verona n. 135/04/11 che si era espressa, in senso contrario, all’istanza di rimborso dell’IRAP.
Qui di seguito riportiamo i momenti determinanti dei fetti processuali.
Il contribuente, agente di commercio, non disponeva di una autonoma organizzazione, in base ai dati desumibili dal proprio modello dichiarativo, in quanto non aveva dipendenti, né cespiti di rilevante valore,fatta eccezione per quel minimo capitale necessario a espletare una qualunque attività.
Quindi non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’IRAP il contribuente formulava dunque istanza di rimborso, ex art 38 d.P.R. 602/1973, per più periodi d’imposta, e, atteso il necessario termine per la maturazione del periodo di silenzio rifiuto, da parte della Direzione Provinciale, adiva la Commissione Tributaria Provinciale, territorialmente competente.
Il giudice , sulla base delle controdeduzioni sviluppate dall’Ufficio finanziario, riteneva l’istanza non meritevole di accoglimento. In secondo grado invece le vicende processuali si sono completamente ribaltate in quanto il contribuente, assistito dal Dott. Piero Bortolaso, ha espresso le proprie doglianze ritenendo meritevole di censura, in quanto viziato e illegittimo, il dispositivo della sentenza del primo giudice.
Ciò sulla base di un duplice ordine di argomentazioni:
a) non sussisteva un’autonoma organizzazione;
b) non vi erano cespiti ovvero dipendenti che di fatto potessero integrarne l’esistenza. Sul punto si sono prodotti i documenti per una corretta attività struttoria/endoprocedimentale.
Sulla base delle suddette censure l’Ufficio, autonomamente aveva disposto l’avvio all’istanza di rimborso. Il difensore dell`agente di commercio, ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento pieno delle spese legali in quanto la carente attività istruttoria dell’Ufficio ha determinato dei costi e delle diseconomie processuali dei quali deve farsi carico l`agenzia delle entrate.
I giudici del riesame condivisibilmente si sono espressi per il riconoscimento delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio (anche per il primo grado in cui erano state compensate!). Una sentenza dunque meritevole di attenzione per chi come molti abbia corrisposto l’IRAP, pur non ricorrendone i relativi presupposti.
Ringraziamo il Dott. Piero Bertolaso per averci fornito la sentenza e ci complimentiamo per il suo operato
ufficio stampa Usarci Teramo
Alleghiamo testo dell’ordinanza.
Sentenza Commissione Tributaria Regionale Veneto rimborso irap
Rimborso irap agente di commercio
D I S P O S I T I V O
La Commissione Regionale così provvede – atteso l’avvenuto riconoscimento
del diritto al rimborso a favore della parte ricorrente, dichiara cessata la
materia del contendere;
condanna la parte appellata a rifondere le spese di entrambi i gradi di
giudizio, liquidate in €. 1.000,00 per ciascun grado, di cui €. 300,00 per diritti
ed il resto per onorario, oltre iva ed accessori di legge.
Sentenza n. 87/15/12 della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto, Sez. Staccata di Verona,
depositata il 11/6/2012
Con questa sentenza della CTR del Veneto le richieste formulate dal contribuente, quantomeno nel secondo grado di giudizio, hanno trovato positivo accoglimento, in quanto i giudici del riesame hanno censurato la decisione della CTP di Verona n. 135/04/11 che si era espressa, in senso contrario, all’istanza di rimborso dell’IRAP.
Qui di seguito riportiamo i momenti determinanti dei fetti processuali.
Il contribuente, agente di commercio, non disponeva di una autonoma organizzazione, in base ai dati desumibili dal proprio modello dichiarativo, in quanto non aveva dipendenti, né cespiti di rilevante valore,fatta eccezione per quel minimo capitale necessario a espletare una qualunque attività.
Quindi non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’IRAP il contribuente formulava dunque istanza di rimborso, ex art 38 d.P.R. 602/1973, per più periodi d’imposta, e, atteso il necessario termine per la maturazione del periodo di silenzio rifiuto, da parte della Direzione Provinciale, adiva la Commissione Tributaria Provinciale, territorialmente competente.
Il giudice , sulla base delle controdeduzioni sviluppate dall’Ufficio finanziario, riteneva l’istanza non meritevole di accoglimento. In secondo grado invece le vicende processuali si sono completamente ribaltate in quanto il contribuente, assistito dal Dott. Piero Bortolaso, ha espresso le proprie doglianze ritenendo meritevole di censura, in quanto viziato e illegittimo, il dispositivo della sentenza del primo giudice.
Ciò sulla base di un duplice ordine di argomentazioni:
a) non sussisteva un’autonoma organizzazione;
b) non vi erano cespiti ovvero dipendenti che di fatto potessero integrarne l’esistenza. Sul punto si sono prodotti i documenti per una corretta attività struttoria/endoprocedimentale.
Sulla base delle suddette censure l’Ufficio, autonomamente aveva disposto l’avvio all’istanza di rimborso. Il difensore dell`agente di commercio, ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento pieno delle spese legali in quanto la carente attività istruttoria dell’Ufficio ha determinato dei costi e delle diseconomie processuali dei quali deve farsi carico l`agenzia delle entrate.
I giudici del riesame condivisibilmente si sono espressi per il riconoscimento delle spese legali per entrambi i gradi del giudizio (anche per il primo grado in cui erano state compensate!). Una sentenza dunque meritevole di attenzione per chi come molti abbia corrisposto l’IRAP, pur non ricorrendone i relativi presupposti.
Ringraziamo il Dott. Piero Bertolaso per averci fornito la sentenza e ci complimentiamo per il suo operato
ufficio stampa Usarci Teramo
Alleghiamo testo dell’ordinanza.
Sentenza Commissione Tributaria Regionale Veneto rimborso irap