Centro Giuridico Nazionale Usarci
L’introduzione delle norme di cui all’art. 62 del decreto legge n.1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n. 27, ha stabilito una serie di vincoli piuttosto importanti in materia di vendita di prodotti agricoli ed alimentari tra operatori economici, essendo esclusi da tale normativa i contratti al consumatore finale.
In particolare è stato stabilito, pena nullità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, che il contratto di cessione di prodotti agricoli ed alimentari, deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta, con l’indicazione della durata, le quantità, e le caratteristiche del prodotto venduto. Dovranno inoltre essere indicati prezzo, modalità di consegna e termini di pagamento.
Tali vincoli legislativi determinano, per gli agenti di commercio che sono interessati dalla vendita di prodotti agricoli ed alimentari, l’obbligo di prestare particolare attenzione alla redazione completa di contratti scritti, con tutte le indicazioni necessarie, poste dalla nuova normativa. Questo perché, ove l’agente non raccolga il contratto per iscritto, con la completa indicazione di tutti i parametri sopra indicati, essendo conferita al cliente la possibilità di invocare la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 62 richiamato, l’agente potrebbe vedersi sottoposto a conseguenze negative, da parte della mandante, la quale potrebbe rivalersi contro lo stesso, per aver appunto omesso la raccolta dell’ordine nella forma obbligatoria, oppure di tutti gli elementi completi.
Discorso diverso riguarda le condizioni particolari che possono essere contenute nel contratto di vendita, poiché la nuova normativa vieta in modo espresso anche la possibilità per le parti di imporre condizioni commerciali particolarmente onerose, ovvero adottare condotte commerciali non congrue, scorrette ecc.
In tal caso però, considerato che i modelli contrattuali sono predisposti normalmente dall’azienda, che provvede anche ad inserire eventuali clausole onerose, e contrarie alla nuova normativa, la responsabilità dell’agente commerciale risulterebbe senz’altro molto inferiore, se non addirittura inesistente, dinanzi ad una contestazione del cliente finale.
In prosieguo ci occuperemo dei ridotti termini di pagamento, e delle conseguenze sulle provvigioni, in riferimento alla vendita dei prodotti agricoli ed alimentari.
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L’introduzione delle norme di cui all’art. 62 del decreto legge n.1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n. 27, ha stabilito una serie di vincoli piuttosto importanti in materia di vendita di prodotti agricoli ed alimentari tra operatori economici, essendo esclusi da tale normativa i contratti al consumatore finale.
In particolare è stato stabilito, pena nullità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, che il contratto di cessione di prodotti agricoli ed alimentari, deve essere obbligatoriamente redatto in forma scritta, con l’indicazione della durata, le quantità, e le caratteristiche del prodotto venduto. Dovranno inoltre essere indicati prezzo, modalità di consegna e termini di pagamento.
Tali vincoli legislativi determinano, per gli agenti di commercio che sono interessati dalla vendita di prodotti agricoli ed alimentari, l’obbligo di prestare particolare attenzione alla redazione completa di contratti scritti, con tutte le indicazioni necessarie, poste dalla nuova normativa. Questo perché, ove l’agente non raccolga il contratto per iscritto, con la completa indicazione di tutti i parametri sopra indicati, essendo conferita al cliente la possibilità di invocare la nullità del contratto, ai sensi dell’art. 62 richiamato, l’agente potrebbe vedersi sottoposto a conseguenze negative, da parte della mandante, la quale potrebbe rivalersi contro lo stesso, per aver appunto omesso la raccolta dell’ordine nella forma obbligatoria, oppure di tutti gli elementi completi.
Discorso diverso riguarda le condizioni particolari che possono essere contenute nel contratto di vendita, poiché la nuova normativa vieta in modo espresso anche la possibilità per le parti di imporre condizioni commerciali particolarmente onerose, ovvero adottare condotte commerciali non congrue, scorrette ecc.
In tal caso però, considerato che i modelli contrattuali sono predisposti normalmente dall’azienda, che provvede anche ad inserire eventuali clausole onerose, e contrarie alla nuova normativa, la responsabilità dell’agente commerciale risulterebbe senz’altro molto inferiore, se non addirittura inesistente, dinanzi ad una contestazione del cliente finale.
In prosieguo ci occuperemo dei ridotti termini di pagamento, e delle conseguenze sulle provvigioni, in riferimento alla vendita dei prodotti agricoli ed alimentari.