L’incertezza dell’articolo 28 del decreto legge: lettera di Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.
Emergenza Covid-19 e indennità per il lavoro autonomo Dalle organizzazioni degli agenti e rappresentanti di commercio richiesta urgente al Governo di chiarire l’applicabilità della misura per la categoria
Emergenza Covid – 19: agenti e rappresentanti di commercio nel limbo. Hanno diritto all’indennità per i lavoratori autonomi prevista nel decreto legge del Governo del 17 marzo con le misure a sostegno delle attività economiche? La domanda è stata posta – unitariamente dalle varie rappresentanze di categoria degli agenti: Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci – con una lettera inviata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo.
L’art. 28 del decreto legge – scrivono le categorie di rappresentanza degli agenti – dispone di un’indennità per i lavoratori autonomi, tra cui si devono annoverare gli agenti e rappresentanti di commercio. L’articolo del decreto genera, però, un’incertezza nell’applicazione da chiarire al più presto: nell’individuare l’ambito soggettivo di applicazione fa, infatti, riferimento ai soggetti iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Gli agenti e i rappresentanti di commercio – scrivono le organizzazioni di categoria – sono contestualmente tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso l’Inps (gestione commercianti) sia presso la Fondazione Enasarco, in quest’ultimo caso ai fini dell’erogazione di una prestazione integrativa rispetto alla gestione di primo pilastro presso l’Inps. “Anche la gestione previdenziale integrativa presso la Fondazione Enasarco ha carattere obbligatorio e pertanto si pone la necessità di chiarire se il riferimento di cui all’art. 28, sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa speciale che è tipica solo della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
Un’interpretazione letterale della norma potrebbe portare ad escludere la categoria da noi rappresentata dal beneficio di un’indennità una tantum di 600 euro”. Agenti di commercio, concludono le organizzazioni di categoria, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.
L’incertezza dell’articolo 28 del decreto legge: lettera di Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo.
Emergenza Covid-19 e indennità per il lavoro autonomo Dalle organizzazioni degli agenti e rappresentanti di commercio richiesta urgente al Governo di chiarire l’applicabilità della misura per la categoria
Emergenza Covid – 19: agenti e rappresentanti di commercio nel limbo. Hanno diritto all’indennità per i lavoratori autonomi prevista nel decreto legge del Governo del 17 marzo con le misure a sostegno delle attività economiche? La domanda è stata posta – unitariamente dalle varie rappresentanze di categoria degli agenti: Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci – con una lettera inviata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo.
L’art. 28 del decreto legge – scrivono le categorie di rappresentanza degli agenti – dispone di un’indennità per i lavoratori autonomi, tra cui si devono annoverare gli agenti e rappresentanti di commercio. L’articolo del decreto genera, però, un’incertezza nell’applicazione da chiarire al più presto: nell’individuare l’ambito soggettivo di applicazione fa, infatti, riferimento ai soggetti iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Gli agenti e i rappresentanti di commercio – scrivono le organizzazioni di categoria – sono contestualmente tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso l’Inps (gestione commercianti) sia presso la Fondazione Enasarco, in quest’ultimo caso ai fini dell’erogazione di una prestazione integrativa rispetto alla gestione di primo pilastro presso l’Inps. “Anche la gestione previdenziale integrativa presso la Fondazione Enasarco ha carattere obbligatorio e pertanto si pone la necessità di chiarire se il riferimento di cui all’art. 28, sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa speciale che è tipica solo della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
Un’interpretazione letterale della norma potrebbe portare ad escludere la categoria da noi rappresentata dal beneficio di un’indennità una tantum di 600 euro”. Agenti di commercio, concludono le organizzazioni di categoria, già fortemente penalizzate dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19.