Riceviamo dal nostro fiduciario Avv.Marco Gasparroni del foro di Teramo quanto segue:

Con una recente sentenza, (Cass. Civ. del 17/04/2013 n. 9348/2013), la Suprema Corte ha deciso che, in tema di agenzia, l`art. 1751 cod. civ., la cui attuale formulazione deriva dall`art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986), e quindi dall`art. 5 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, prevede, al quinto comma, l`ipotesi della decadenza dell`agente dal diritto all`indennità di cessazione del rapporto: tale disciplina prevale su quella di cui all`accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, recepito dal d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, che tale decadenza non contempla, prevalendo la disciplina legale successiva sulla pregressa disciplina contrattuale, pur resa efficace “erga omnes”. Rigetta, App. Firenze, 29/04/2008

Si è pertanto affermato il principio secondo il quale l’ipotesi di decadenza stabilita dal quinto comma dell’art. 1751 cc, prevale sulla norma collettiva (anche erga omnes), che tale decadenza non contempla. Per questo motivo dovrà considerarsi, sebbene con numerosi distinguo, che dalla cessazione del rapporto l`agente di commercio ha un anno di tempo per chiedere alla mandante il pagamento delle indennità di fine rapporto, ivi comprese l’indennità suppletiva di clientela, Firr non versato all’Enasarco, indennità meritocratica.

Per questa ragione l’agente, trascorso un anno dalla cessazione del rapporto, ove non abbia richiesto formalmente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero attraverso PEC indirizzata ad altro ricevente PEC, non potrebbe più far valere il proprio diritto alle relative indennità.

In questo senso è fondamentale, e certamente consigliato, appena cessato il rapporto di agenzia indirizzare apposita richiesta formale alla propria ex mandante, con le modalità indicate.

Rivolgendosi al Sindacato Usarci, si potranno ricevere i più adatti suggerimenti e consigli in merito.

AVV.MARCO GASPARRONI
Fiduciario Usarci Teramo …senza confini

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Riceviamo dal nostro fiduciario Avv.Marco Gasparroni del foro di Teramo quanto segue:

Con una recente sentenza, (Cass. Civ. del 17/04/2013 n. 9348/2013), la Suprema Corte ha deciso che, in tema di agenzia, l`art. 1751 cod. civ., la cui attuale formulazione deriva dall`art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986), e quindi dall`art. 5 del d.lgs. 15 febbraio 1999, n. 65, prevede, al quinto comma, l`ipotesi della decadenza dell`agente dal diritto all`indennità di cessazione del rapporto: tale disciplina prevale su quella di cui all`accordo economico collettivo del 20 giugno 1956, recepito dal d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, che tale decadenza non contempla, prevalendo la disciplina legale successiva sulla pregressa disciplina contrattuale, pur resa efficace “erga omnes”. Rigetta, App. Firenze, 29/04/2008

Si è pertanto affermato il principio secondo il quale l’ipotesi di decadenza stabilita dal quinto comma dell’art. 1751 cc, prevale sulla norma collettiva (anche erga omnes), che tale decadenza non contempla. Per questo motivo dovrà considerarsi, sebbene con numerosi distinguo, che dalla cessazione del rapporto l`agente di commercio ha un anno di tempo per chiedere alla mandante il pagamento delle indennità di fine rapporto, ivi comprese l’indennità suppletiva di clientela, Firr non versato all’Enasarco, indennità meritocratica.

Per questa ragione l’agente, trascorso un anno dalla cessazione del rapporto, ove non abbia richiesto formalmente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero attraverso PEC indirizzata ad altro ricevente PEC, non potrebbe più far valere il proprio diritto alle relative indennità.

In questo senso è fondamentale, e certamente consigliato, appena cessato il rapporto di agenzia indirizzare apposita richiesta formale alla propria ex mandante, con le modalità indicate.

Rivolgendosi al Sindacato Usarci, si potranno ricevere i più adatti suggerimenti e consigli in merito.

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