La legge n. 204 del 1985, all`art. 5, comma 5, prevede, a proposito degli agenti e rappresentanti di commercio, l`incompatibilita` dell`esercizio di tale attivita` con quella di mediazione; mentre la legge n. 39 del 1989, all`articolo 5, comma 3, pone, a proposito degli agenti di affari in mediazione, un`incompatibilita` generale dell`esercizio di tale attivita` con tutte le altre attivita` professionali o imprenditoriali.

Ciononostante, possono iscriversi nel Registro delle imprese due o piu` imprese (individuali o associate) che esercitano disgiuntamente l`attivita` di agente e rappresentante di commercio e di mediazione e che abbiano stabilito la propria sede presso il medesimo ufficio, ma le stesse devono in ogni caso esercitare le due attivita` rispettivamente e disgiuntamente.

Pertanto, la disposizione contenuta nella sezione SCIA del modello ARC, allegato al D.M. 26 ottobre 2011, che prescrive che “presso la sede o localizzazione sopra indicate non viene scolta attivita` di mediazione” va interpretata non con riferimento alla sede fisica delle imprese di agenzia e di mediazione, ma al materiale svolgimento nei confronti dei terzi delle due attivita`, “che non possono sovrapporsi ed incardinarsi in una sola impresa o in una medesima persona fisica”.

Di conseguenza, stante il reciproco divieto di esercizio congiunto delle attivita`, nelle rispettive posizioni REA delle imprese di agenzia e di mediazione non dovranno essere presenti soggetti che operano per loro conto, rispettivamente, come mediatori o come agenti.

E` questo il chiarimento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto pervenire con la Circolare n. 3667/C del 5 febbraio 2014, in risposta ad alcuni quesiti posti da alcune Camere di Commercio e Associazioni di categoria che chiedevano l`esatta interpretazione della dicitura contenuta nella modulistica approvata con il D.M. 26 ottobre 2011.

fonte tuttocamere.it

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO Circolare n. 3667/C del 5 febbraio 2014

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Ciononostante, possono iscriversi nel Registro delle imprese due o piu` imprese (individuali o associate) che esercitano disgiuntamente l`attivita` di agente e rappresentante di commercio e di mediazione e che abbiano stabilito la propria sede presso il medesimo ufficio, ma le stesse devono in ogni caso esercitare le due attivita` rispettivamente e disgiuntamente.

Pertanto, la disposizione contenuta nella sezione SCIA del modello ARC, allegato al D.M. 26 ottobre 2011, che prescrive che “presso la sede o localizzazione sopra indicate non viene scolta attivita` di mediazione” va interpretata non con riferimento alla sede fisica delle imprese di agenzia e di mediazione, ma al materiale svolgimento nei confronti dei terzi delle due attivita`, “che non possono sovrapporsi ed incardinarsi in una sola impresa o in una medesima persona fisica”.

Di conseguenza, stante il reciproco divieto di esercizio congiunto delle attivita`, nelle rispettive posizioni REA delle imprese di agenzia e di mediazione non dovranno essere presenti soggetti che operano per loro conto, rispettivamente, come mediatori o come agenti.

E` questo il chiarimento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto pervenire con la Circolare n. 3667/C del 5 febbraio 2014, in risposta ad alcuni quesiti posti da alcune Camere di Commercio e Associazioni di categoria che chiedevano l`esatta interpretazione della dicitura contenuta nella modulistica approvata con il D.M. 26 ottobre 2011.

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