Riceviamo dal nostro fiduciario Avv.Marco Gasparroni del foro di Teramo quanto segue:

Come è noto, uno dei criteri fondamentali per il riconoscimento della indennità ex art. 1751 cc, è quello relativo al mantenimento dei vantaggi “post recesso”, per la mandante.

Accade spesso che non è agevole fornire la prova, che spetta all’agente, di tale conservazione di benefici per l’azienda.

Un recente decisione della Suprema Corte ha fissato un principio molto interessante, relativo ai contratti di durata (quelli per la fornitura di gas, elettricità, telefonia ecc.), stabilendo che l`indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l`agente per l`incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l`avviamento dell`impresa.

Ne consegue che tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l`indennità, ove i contratti conclusi dall`agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell`avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono “in re ipsa”, mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, per l`avvenuta cessione dell`azienda). (Cass Civ 5/11/2013 n. 24776)

Si determina così che per gli agenti che promuovono contratti di durata, in caso di scioglimento del rapporto, considerando che i detti contratti proseguono anche dopo il recesso dell’agente, l’azienda automaticamente continua a ricevere benefici, con ciò determinando che la prova del mantenimento dei vantaggi è raggiunta in modo automatico.

Rivolgendosi al Sindacato Usarci, si potranno ricevere i più adatti suggerimenti e consigli in merito.

AVV.MARCO GASPARRONI
Fiduciario Usarci Teramo …senza confini

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Riceviamo dal nostro fiduciario Avv.Marco Gasparroni del foro di Teramo quanto segue:

Come è noto, uno dei criteri fondamentali per il riconoscimento della indennità ex art. 1751 cc, è quello relativo al mantenimento dei vantaggi “post recesso”, per la mandante.

Accade spesso che non è agevole fornire la prova, che spetta all’agente, di tale conservazione di benefici per l’azienda.

Un recente decisione della Suprema Corte ha fissato un principio molto interessante, relativo ai contratti di durata (quelli per la fornitura di gas, elettricità, telefonia ecc.), stabilendo che l`indennità di cessazione del rapporto di agenzia compensa l`agente per l`incremento patrimoniale che la sua attività reca al preponente sviluppando l`avviamento dell`impresa.

Ne consegue che tale condizione deve ritenersi sussistente, ed è quindi dovuta l`indennità, ove i contratti conclusi dall`agente siano contratti di durata, in quanto lo sviluppo dell`avviamento e la protrazione dei vantaggi per il preponente, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, sono “in re ipsa”, mentre resta irrilevante la circostanza che i vantaggi derivanti dai contratti in questione non possano essere ricevuti dal preponente per suo fatto volontario (nella specie, per l`avvenuta cessione dell`azienda). (Cass Civ 5/11/2013 n. 24776)

Si determina così che per gli agenti che promuovono contratti di durata, in caso di scioglimento del rapporto, considerando che i detti contratti proseguono anche dopo il recesso dell’agente, l’azienda automaticamente continua a ricevere benefici, con ciò determinando che la prova del mantenimento dei vantaggi è raggiunta in modo automatico.

Rivolgendosi al Sindacato Usarci, si potranno ricevere i più adatti suggerimenti e consigli in merito.

AVV.MARCO GASPARRONI
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