Riceviamo dal nostro fiduciario Avv.Marco Gasparroni del foro di Teramo quanto segue:
La provvigione spetta all`agente anche se il rapporto con la preponente è cessato da tempo, è quanto ha stabilito la sentenza 16 gennaio 2013, n. 894 della Suprema Corte (Sezione Lavoro).
La Corte ha ritenuto che l’agente di commercio ha diritto alle provvigioni calcolate sugli acquisti effettuati dai clienti, attraverso l’utilizzo di carte di fidelizzazione per la vendita di carburante, vendute dall’agente, e fino alla loro scadenza, se la loro durata è ragionevole e anche successivamente alla cessazione del rapporto, ponendo a base della decisione quanto previsto dall’art. 1748 comma 3 cc.
Infatti l’agente mantiene il diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto, se la proposta è pervenuta al preponente o all`agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all`attività da lui svolta.
Viene così valorizzato il criterio della ragionevolezze, riferito al collegamento temporale tra promozione del contratto ed esecuzione differita dello stesso.
Si può peraltro aggiungere che, trattandosi di affari procurati dal precedente agente, non spettando il compenso al nuovo subentrato, ove non fosse corrisposta cosi il compenso all’agente cessato, l’azienda otterrebbe un indebito arricchimento. Peraltro lo stesso art. 1748 comma 3 cc stabilisce che in caso di provvigioni maturate post risoluzione, da riconoscersi al vecchio agente: ”in tali casi la provvigione è dovuta solo all`agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti”.
Il suddetto diritto è tuttavia condizionato al rispetto di un termine di prescrizione, che decorre dalla scadenza del momento per il pagamento delle provvigioni da parte della preponente e non dal termine del rapporto d’agenzia, poiché non opera la sospensione della prescrizione durante il rapporto stesso.
Rivolgendosi al Sindacato Usarci, si potranno ricevere i più adatti suggerimenti e consigli in merito.
AVV.MARCO GASPARRONI
Fiduciario Usarci Teramo …senza confini
Riceviamo dal nostro fiduciario Avv.Marco Gasparroni del foro di Teramo quanto segue:
La provvigione spetta all`agente anche se il rapporto con la preponente è cessato da tempo, è quanto ha stabilito la sentenza 16 gennaio 2013, n. 894 della Suprema Corte (Sezione Lavoro).
La Corte ha ritenuto che l’agente di commercio ha diritto alle provvigioni calcolate sugli acquisti effettuati dai clienti, attraverso l’utilizzo di carte di fidelizzazione per la vendita di carburante, vendute dall’agente, e fino alla loro scadenza, se la loro durata è ragionevole e anche successivamente alla cessazione del rapporto, ponendo a base della decisione quanto previsto dall’art. 1748 comma 3 cc.
Infatti l’agente mantiene il diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto, se la proposta è pervenuta al preponente o all`agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all`attività da lui svolta.
Viene così valorizzato il criterio della ragionevolezze, riferito al collegamento temporale tra promozione del contratto ed esecuzione differita dello stesso.
Si può peraltro aggiungere che, trattandosi di affari procurati dal precedente agente, non spettando il compenso al nuovo subentrato, ove non fosse corrisposta cosi il compenso all’agente cessato, l’azienda otterrebbe un indebito arricchimento. Peraltro lo stesso art. 1748 comma 3 cc stabilisce che in caso di provvigioni maturate post risoluzione, da riconoscersi al vecchio agente: ”in tali casi la provvigione è dovuta solo all`agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti”.
Il suddetto diritto è tuttavia condizionato al rispetto di un termine di prescrizione, che decorre dalla scadenza del momento per il pagamento delle provvigioni da parte della preponente e non dal termine del rapporto d’agenzia, poiché non opera la sospensione della prescrizione durante il rapporto stesso.
Rivolgendosi al Sindacato Usarci, si potranno ricevere i più adatti suggerimenti e consigli in merito.
AVV.MARCO GASPARRONI
Fiduciario Usarci Teramo …senza confini