My friends,

la nostra associazione ATSC – Agenti Teramo Senza Confini – è sempre più attenta alla tutela e alla protezione degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari.

Il nostro ufficio legale e la nostra area vertenzialistica, nel visionare i contratti di agenzia, riscontrano una tendenza sempre più diffusa delle case mandanti nel proporre la sottoscrizione di periodi di prova fino addirittura a dodici mesi, rivendicando altresì la propria prerogativa a disdire il contratto senza il riconoscimento né la corresponsione del preavviso o delle indennità.

Il periodo di prova, seppur legittimamente previsto dalla normativa vigente, non preclude e non esclude tuttavia il diritto dell’agente di commercio alla spettanza delle indennità di fine rapporto. Tale esclusione, infatti, non tiene debitamente conto delle prestazioni rese dall’agente nel procurare nuovi clienti, nello sviluppare il fatturato e, soprattutto, del beneficio che ne deriva per l’azienda.

Tale comportamento/attitudine si traduce in un’interpretazione completamente sbagliata della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti di commercio, poiché cagiona pregiudizio e danno all’agente di commercio anziché premiarlo.

In proposito, è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, con una recente sentenza, ha confermato la sussistenza del diritto a tale compenso in capo all’agente di commercio a fronte dell’interruzione del rapporto di agenzia con la ditta mandante anche nel periodo di prova.

La sentenza rappresenta un’importante novità e costituirà un precedente autorevole nelle future vertenze nello scenario europeo e italiano, che presenta un vuoto normativo sul periodo di prova, ricadente nella libertà contrattuale delle parti.

 

… con ATSC non si è mai soli!!!

 

Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC

 

ATSC Eccellenza nella protezione e nella formazione

 

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Il periodo di prova, seppur legittimamente previsto dalla normativa vigente, non preclude e non esclude tuttavia il diritto dell’agente di commercio alla spettanza delle indennità di fine rapporto. Tale esclusione, infatti, non tiene debitamente conto delle prestazioni rese dall’agente nel procurare nuovi clienti, nello sviluppare il fatturato e, soprattutto, del beneficio che ne deriva per l’azienda.

Tale comportamento/attitudine si traduce in un’interpretazione completamente sbagliata della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti di commercio, poiché cagiona pregiudizio e danno all’agente di commercio anziché premiarlo.

In proposito, è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, con una recente sentenza, ha confermato la sussistenza del diritto a tale compenso in capo all’agente di commercio a fronte dell’interruzione del rapporto di agenzia con la ditta mandante anche nel periodo di prova.

La sentenza rappresenta un’importante novità e costituirà un precedente autorevole nelle future vertenze nello scenario europeo e italiano, che presenta un vuoto normativo sul periodo di prova, ricadente nella libertà contrattuale delle parti.

 

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