Care colleghe e cari colleghi,

il nostro CED – Assistenza Fiscale ATSC desidera comunicarVi che l’articolo 98 del DL 104/2020 ha differito al 30 aprile 2021 la scadenza del pagamento della seconda rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia il 2020 per i soggetti “solari”).

Gli agenti di commercio ed i promotori finanziari interessati dal differimento del termine sono coloro che, anche se residenti in zone rosse, rispettino le seguenti condizioni:

1) esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

2) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a € 5.164.569,00).

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:

– applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);

– presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Effettuiamo da oltre 20 anni assistenza fiscale e tutela tributaria nei confronti dei soli agenti di commercio ed in attività finanziaria.

Affidatevi a chi vi conosce, avrete una più serena gestione dell’attività lavorativa e tanti vantaggi.

Potete consultare le condizioni per la tenuta della contabilità presso il nostro sito web oppure cliccando qui di seguito

CLICCA QUI PER LE CONDIZIONI CONTABILITA’

 

…con ATSC non si è mai soli!!!

 

Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC

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Gli agenti di commercio ed i promotori finanziari interessati dal differimento del termine sono coloro che, anche se residenti in zone rosse, rispettino le seguenti condizioni:

1) esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

2) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a € 5.164.569,00).

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Possono beneficiare del maggior termine anche i contribuenti che:

– applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);

– presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

Effettuiamo da oltre 20 anni assistenza fiscale e tutela tributaria nei confronti dei soli agenti di commercio ed in attività finanziaria.

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