Nel caso di scelte commerciali errate, anche dipendenti da rapporto tra la proponente e soggetti terzi, l’agente può recedere per giusta causa, con diritto all’indennità di risoluzione.
Secondo un recentissimo orientamento della Suprema Corte, (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 7567/14; dep. il 01/04/2014) l’agente di commercio può recedere per giusta causa quando la preponente, in virtù del mutamento dei rapporti commerciali con una società terza, diminuisca drasticamente il suo portafoglio clienti, la zona di competenza e, conseguentemente, il fatturato sviluppabile.
Risulta così lecito che l’agente commerciale receda per giusta causa, adducendo la drastica diminuzione del portafoglio clienti, dovuto al mutamento dei rapporti commerciali tra la società preponente ed una società terza.
Secondo la Suprema Corte, quindi sussiste la giusta causa di recesso dell’agente, quando la società preponente si è resa inadempiente nei confronti dell’agente, a seguito di scelte commerciali errate, ha modificato sensibilmente il portafoglio clienti di quest’ultimo, la sua zona di competenza e, quindi, il fatturato.
Con la conseguenza che, mentre da un lato non sussiste il diritto per la preponente di ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso per il recesso dell’agente, dall’altro la responsabilità della società preponente nei confronti dell’agente rimane ferma anche quando le scelte commerciali errate siano state determinate dalle condotte di società terze.
Avv. MArco Gasparroni
fiduciario Usarci Teramo … senza confini
Nel caso di scelte commerciali errate, anche dipendenti da rapporto tra la proponente e soggetti terzi, l’agente può recedere per giusta causa, con diritto all’indennità di risoluzione.
Secondo un recentissimo orientamento della Suprema Corte, (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 7567/14; dep. il 01/04/2014) l’agente di commercio può recedere per giusta causa quando la preponente, in virtù del mutamento dei rapporti commerciali con una società terza, diminuisca drasticamente il suo portafoglio clienti, la zona di competenza e, conseguentemente, il fatturato sviluppabile.
Risulta così lecito che l’agente commerciale receda per giusta causa, adducendo la drastica diminuzione del portafoglio clienti, dovuto al mutamento dei rapporti commerciali tra la società preponente ed una società terza.
Secondo la Suprema Corte, quindi sussiste la giusta causa di recesso dell’agente, quando la società preponente si è resa inadempiente nei confronti dell’agente, a seguito di scelte commerciali errate, ha modificato sensibilmente il portafoglio clienti di quest’ultimo, la sua zona di competenza e, quindi, il fatturato.
Con la conseguenza che, mentre da un lato non sussiste il diritto per la preponente di ottenere il pagamento dell’indennità di mancato preavviso per il recesso dell’agente, dall’altro la responsabilità della società preponente nei confronti dell’agente rimane ferma anche quando le scelte commerciali errate siano state determinate dalle condotte di società terze.
Avv. MArco Gasparroni
fiduciario Usarci Teramo … senza confini