La corte suprema di cassazione

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2011
.
Con questa decisione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Tributaria rigetta il ricorso delle Agenzie delle Entrate contro un Agente di Commercio.

P.Q.M.
Respinge l’appello dell’ufficio e per l’effetto dichiara dovuto il rimborso richiesto di €.10.628,00 oltre agli accessori di legge se ed in quanto dovuti. Condanna l’ufficio alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 419,62 in favore del contribuente.

Con questa decisione la Commissione Tributaria di Roma condanna l’Agenzie delle Entrate Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2 a favore di un Agente di Commercio.

Alleghiamo due importantissime sentenze dove si ribadisce che non è dato ravvisare nell’attività dell’Agente di commercio una autonoma organizzazione produttiva di reddito assoggettabile all’IRAP perché l’attività è esercitata senza dipendenti e senza beni strumentali di rilievo.
Tutti gli agenti di commercio che non dispongono di autonoma organizzazione non risulterebbero soggetti all’imposta, l’usarci ha formulato un utile vademecum per potersi orientare nelle scelte, e per chiedere il rimborso degli ultimi 5 anni versati.

Il CAAF Usarci offre il servizio per il ricorso a tutti i suoi associati.

ufficio stampa Usarci Teramo

Sentenza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</a

Sentenza della Commissione Tributaria di Roma</a

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rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.
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Con questa decisione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Tributaria rigetta il ricorso delle Agenzie delle Entrate contro un Agente di Commercio.

P.Q.M.
Respinge l’appello dell’ufficio e per l’effetto dichiara dovuto il rimborso richiesto di €.10.628,00 oltre agli accessori di legge se ed in quanto dovuti. Condanna l’ufficio alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 419,62 in favore del contribuente.

Con questa decisione la Commissione Tributaria di Roma condanna l’Agenzie delle Entrate Dir. Prov. Uff. Controlli Roma 2 a favore di un Agente di Commercio.

Alleghiamo due importantissime sentenze dove si ribadisce che non è dato ravvisare nell’attività dell’Agente di commercio una autonoma organizzazione produttiva di reddito assoggettabile all’IRAP perché l’attività è esercitata senza dipendenti e senza beni strumentali di rilievo.
Tutti gli agenti di commercio che non dispongono di autonoma organizzazione non risulterebbero soggetti all’imposta, l’usarci ha formulato un utile vademecum per potersi orientare nelle scelte, e per chiedere il rimborso degli ultimi 5 anni versati.

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