D.P.R. n. 600/73-art.25 bis
In base al decreto del P.D.R n. 600/73-art.25 bis, Vi ricordiamo che è previsto, che la base imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto venga ridotta al 20% qualora L’Agente di commercio dichiari al committente che, nell’esercizio dell’attività , si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il decreto di cui sopra, prevede l’obbligo di inviare una dichiarazione per ciascun anno solare entro il 31 Dicembre dell’anno precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per qualsiasi informazione la nostra segreteria è a vostra completa disposizione. Telefonateci !!! 085.8025310
Segreteria Usarci Teramo
D.P.R. n. 600/73-art.25 bis
In base al decreto del P.D.R n. 600/73-art.25 bis, Vi ricordiamo che è previsto, che la base imponibile per il calcolo della ritenuta d’acconto venga ridotta al 20% qualora L’Agente di commercio dichiari al committente che, nell’esercizio dell’attività , si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Il decreto di cui sopra, prevede l’obbligo di inviare una dichiarazione per ciascun anno solare entro il 31 Dicembre dell’anno precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per qualsiasi informazione la nostra segreteria è a vostra completa disposizione. Telefonateci !!! 085.8025310
Segreteria Usarci Teramo