Cari amici,

in questo clima di forte incertezza, il Sole24ore di oggi – il cui articolo in oggetto è disponibile in calce alla presente – afferma quanto da noi riportato nella breaking news n. 1077/2020: gli iscritti Enasarco potranno beneficiare dell’indennità di cui all’articolo 44 del decreto-legge Cura Italia (c.d. Fondo per il reddito di ultima istanza) ma non dei 600 euro come iscritti alle gestioni dei lavoratori autonomi INPS, previsti dall’articolo 28 dello stesso decreto.

I punti di riflessione in merito sono molteplici. In primis, il decreto interministeriale in corso di pubblicazione in GU, firmato nella giornata di ieri dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell’Economia, ha ridotto lo stanziamento per il Fondo di ultima istanza a 200.000 milioni di euro, contro i 300.000 milioni previsti dall’articolo 44 del decreto-legge Cura Italia. Il contributo di 600 euro ex art. 28, invece, prevede lo stanziamento di 2.160 milioni di euro.

Una seconda considerazione attiene ai criteri di accesso alle suddette indennità: nel caso del Fondo di ultima istanza, il professionista deve dimostrare il conseguimento, nell’anno d’imposta 2018, di redditi fino a 50.000 euro e la regolarità degli obblighi contributivi relativi all’anno 2019. Qualora il reddito superi i 35.000 euro ma non i 50.000, il professionista deve altresì provare – tramite autocertificazione – di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019. L’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 28, invece, non fa distinzioni di sorta, assegnando il contributo ai soggetti aventi diritto che ne facciano richiesta, nel limite di spesa stabilito.

L’INPS non ci ha mai aiutato, nemmeno in questa emergenza!

Per tutte queste ragioni, ATSC e UGL si battono affinché la categoria degli agenti di commercio e in attività finanziaria venga inserita tra i beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo 28 e non del Fondo di cui all’articolo 44. ATSC e UGL si sono fatte promotrici di una proposta di emendamento al decreto-legge 17 marzo n. 18, c.d. Cura Italia, che è stata presentata venerdì 27 marzo dal Senatore Calandrini e dal Senatore Ciriani, che stanno seguendo i lavori per gli emendamenti al decreto nella Commissione Bilancio del Senato.

Di seguito vi riporto la proposta di emendamento:

A.S. 1766

CALANDRINI, CIRIANI

ART. 28

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L’indennità di cui all’articolo 28, comma 1, è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (Agenti e Rappresentanti di Commercio e in attività finanziaria)».

CLICCA QUI PER SCARICARE L’EMENDAMENTO E L’ARTICOLO DEL SOLE 24ORE

Al contrario, la Fondazione Enasarco ci ha sempre dato assistenza, con la possibilità di usufruire di contributi per tutti i momenti della nostra vita per infortunio, malattia, formazione, per la famiglia e per l’attività, nonché con l’erogazione della pensione, a differenza dell’INPS.

 

Quindi W l’Enasarco!!

 

…con atsc non si è mai soli!!!

 

Dott. Franco Damiani
Presidente ATSC
Delegato Assemblea Enasarco
Tutor di facoltà per la Coorte ATSC

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I punti di riflessione in merito sono molteplici. In primis, il decreto interministeriale in corso di pubblicazione in GU, firmato nella giornata di ieri dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell’Economia, ha ridotto lo stanziamento per il Fondo di ultima istanza a 200.000 milioni di euro, contro i 300.000 milioni previsti dall’articolo 44 del decreto-legge Cura Italia. Il contributo di 600 euro ex art. 28, invece, prevede lo stanziamento di 2.160 milioni di euro.

Una seconda considerazione attiene ai criteri di accesso alle suddette indennità: nel caso del Fondo di ultima istanza, il professionista deve dimostrare il conseguimento, nell’anno d’imposta 2018, di redditi fino a 50.000 euro e la regolarità degli obblighi contributivi relativi all’anno 2019. Qualora il reddito superi i 35.000 euro ma non i 50.000, il professionista deve altresì provare – tramite autocertificazione – di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019. L’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 28, invece, non fa distinzioni di sorta, assegnando il contributo ai soggetti aventi diritto che ne facciano richiesta, nel limite di spesa stabilito.

L’INPS non ci ha mai aiutato, nemmeno in questa emergenza!

Per tutte queste ragioni, ATSC e UGL si battono affinché la categoria degli agenti di commercio e in attività finanziaria venga inserita tra i beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo 28 e non del Fondo di cui all’articolo 44. ATSC e UGL si sono fatte promotrici di una proposta di emendamento al decreto-legge 17 marzo n. 18, c.d. Cura Italia, che è stata presentata venerdì 27 marzo dal Senatore Calandrini e dal Senatore Ciriani, che stanno seguendo i lavori per gli emendamenti al decreto nella Commissione Bilancio del Senato.

Di seguito vi riporto la proposta di emendamento:

A.S. 1766

CALANDRINI, CIRIANI

ART. 28

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L’indennità di cui all’articolo 28, comma 1, è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (Agenti e Rappresentanti di Commercio e in attività finanziaria)».

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Al contrario, la Fondazione Enasarco ci ha sempre dato assistenza, con la possibilità di usufruire di contributi per tutti i momenti della nostra vita per infortunio, malattia, formazione, per la famiglia e per l’attività, nonché con l’erogazione della pensione, a differenza dell’INPS.

 

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