ATSC PROTEGGE E ASSISTE GLI AGENTI NELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CON LE DITTE MANDANTI

Carissimi/e,

desideriamo informarvi che ATSC, associazione di categoria per agenti di commercio e consulenti finanziari, offre sull’intero territorio nazionale il servizio di conciliazione sindacale come strumento atto a risolvere le controversie insorte in materia di contratto di agenzia con l’ausilio del conciliatore, una figura super partes con il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso a una soluzione amichevole e satisfattiva per le parti coinvolte. Tale ruolo è ricoperto dal Presidente ATSC, Dott. Franco Damiani, che ha depositato la propria firma come Conciliatore presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Teramo.

Detta risoluzione è stata resa più facile dalla possibilità, implementata a seguito della pandemia, di svolgere la conciliazione in modalità telematica, eliminando i costi di trasferimento e riducendo il tempo complessivo sottratto al lavoro.

L’importanza di avvalersi di una tale figura di intermediazione è stata evidenziata anche dalla più recente giurisprudenza, che ha sottolineato in più occasioni il ruolo attivo e non solo formale e burocratico del conciliatore nella composizione del contenzioso, ritenendo necessario che il lavoratore sia consapevole di quanto ha stipulato, che sia consigliato sulle contese e che sia avvertito degli effetti dispositivi derivanti dall’atto e dell’irreversibilità degli stessi.

In proposito, la dichiarazione a verbale n. 1 dell’articolo 12 AEC del settore commercio stabilisce che la corresponsione delle indennità di fine rapporto di cui ai paragrafi II e III dello stesso articolo (indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) deve avvenire entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia. All’atto del pagamento deve, altresì, essere redatto un verbale di conciliazione sindacale ai sensi della normativa vigente, da depositarsi successivamente presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. ATSC provvede proprio a questi adempimenti, occupandosi della stesura dell’atto, del suo deposito e, a monte, della predisposizione dei conteggi di fine rapporto.

Per chiedere informazioni o ricevere assistenza potete contattarci al numero 085.8025310, interno 1, oppure inviare una mail a sara@atsc.info

…con ATSC non si è mai soli!!!

ATSC – Agenti Teramo Senza Confini

25/02/2022

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Detta risoluzione è stata resa più facile dalla possibilità, implementata a seguito della pandemia, di svolgere la conciliazione in modalità telematica, eliminando i costi di trasferimento e riducendo il tempo complessivo sottratto al lavoro.

L’importanza di avvalersi di una tale figura di intermediazione è stata evidenziata anche dalla più recente giurisprudenza, che ha sottolineato in più occasioni il ruolo attivo e non solo formale e burocratico del conciliatore nella composizione del contenzioso, ritenendo necessario che il lavoratore sia consapevole di quanto ha stipulato, che sia consigliato sulle contese e che sia avvertito degli effetti dispositivi derivanti dall’atto e dell’irreversibilità degli stessi.

In proposito, la dichiarazione a verbale n. 1 dell’articolo 12 AEC del settore commercio stabilisce che la corresponsione delle indennità di fine rapporto di cui ai paragrafi II e III dello stesso articolo (indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) deve avvenire entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia. All’atto del pagamento deve, altresì, essere redatto un verbale di conciliazione sindacale ai sensi della normativa vigente, da depositarsi successivamente presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. ATSC provvede proprio a questi adempimenti, occupandosi della stesura dell’atto, del suo deposito e, a monte, della predisposizione dei conteggi di fine rapporto.

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